L’accordo parasociale che esclude temporaneamente la partecipazione sociale non è patto leonino
28 Dicembre 2017
Gli accordi parasociali intercorrenti tra i soci di comando di una società di capitali ed una finanziaria regionale, finalizzati alla cessione temporanea a scopo di finanziamento di una porzione della loro partecipazione sociale verso un determinato corrispettivo (c.d. opzione put and call) sono leciti e non incappano nel divieto del patto leonino, se la partecipazione temporanea sia minoritaria e sussista evidente estraneità del socio finanziatore rispetto alla gestione della società.
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