Inadempimento del conduttore e rilascio dell'immobile
29 Dicembre 2017
Il proprietario-concedente, in caso di inadempimento del conduttore, può agire in via esecutiva per ottenere il rilascio dell'immobile?
Una delle maggiori criticità della nuova disciplina sul rent to buy concerne la restituzione dell'immobile al concedente, in caso di inadempimento del conduttore. Ferma restando la possibilità di attivare il processo ordinario di cognizione e, laddove applicabile, il rito locatizio di cui all'art. 447-bis c.p.c. o il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c., era controverso se il concedente potesse attivare il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 ss. c.p.c. Il quesito è stato risolto dal legislatore che, con il d.l. n. 59/2016 (c.d. decreto banche) convertito in l. n. 119/2016, all'art. 23, comma 2, del d.l. n. 133/2014, convertito in l. n. 164/2014, ha previsto la possibilità per il concedente di avvalersi per il rilascio dell'immobile del procedimento per convalida di sfratto, eliminando ogni dubbio in proposito, data la natura del contratto di rent to buy. Secondo lo studio n. 283-2015/C approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 maggio 2015 se il contratto di rent to buy ha la forma dell'atto pubblico e contiene una clausola risolutiva espressa, esiste anche la possibilità, per il concedente, di agire in via esecutiva per il rilascio dell'immobile, senza passare per un preventivo accertamento giurisdizionale del suo diritto. |