La tutela d’urgenza del diritto di controllo del socio di cooperativa a r.l.

La Redazione
02 Gennaio 2018

Il diritto di informazione e il diritto alla consultazione dei libri e dei documenti sociali è riconosciuto, ex art. 2476, comma 2, c.c., a qualunque socio non amministratore di s.r.l., anche con riferimento alle società cooperative a r.l.

Il diritto di informazione e il diritto alla consultazione dei libri e dei documenti sociali è riconosciuto, ex art. 2476, comma 2, c.c., a qualunque socio non amministratore di s.r.l., anche con riferimento alle società cooperative a r.l.

Tale diritto incontra il limite della buona fede e correttezza, con la conseguenza che il socio deve astenersi da un'ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni al solo scopo di ostacolare l'attività sociale.

Sotto il profilo processuale, infine, il diritto soggettivo del socio può essere oggetto di tutela in via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., senza che sia necessaria l'instaurazione di una futura causa di merito.

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