Utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato: ridotta l'imposizione

La Redazione
02 Gennaio 2018

Con la Legge di Bilancio è stato effettuato un'intervento normativo dell'art. 89 del TUIR. Gli utili sono esclusi dal reddito del percipiente per il 50% se la partecipata prova lo svolgimento di un'attività industriale o commerciale.

La Legge di Bilancio per il 2018 tra le varie modifiche finalizzate all'imposizione sui redditi ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2018, un alleggerimento dell'imponibilità degli utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati a fiscalità privilegiata.

L'intervento normativo ha sostituito il secondo periodo dell'art. 89, comma 3, del TUIR:

«Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 167, comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili».

La legge di Bilancio 2018 ha dunque previsto che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato siano esclusi dalla formazione del reddito dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare; a condizione che si dimostri (anche a seguito di interpello) che l'attività:

  • sia qualificata come industriale o commerciale;
  • sia identificata come attività principale;
  • sia svolta nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

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