La pignorabilità dei beni aziendaliFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 514
02 Gennaio 2018
Entro quali limiti sono pignorabili i beni aziendali?
Le disposizioni che vengono in rilievo, anche in senso diacronico, ai fini della risposta al quesito, sono gli artt. 514 e 515 c.p.c.. A riguardo, non è infatti superfluo ricordare che la legge 24 febbraio 2006, n. 52 ha reso gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore solo relativamente impignorabili (mentre in precedenza rientravano nella previsione di cui alla lettera d) dell'art. 514 e quindi erano assolutamente impignorabili), nel senso che, ai sensi dell'attuale art. 515 c.p.c., possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito del creditore pignorante, con la particolarità che il predetto limite non si applica ai debitori costituiti in forma societaria ed, in ogni caso, se nelle attività del debitore il capitale investito risulta prevalente rispetto al lavoro. Tali beni sono, in particolare, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore. La Suprema Corte ha a riguardo chiarito che i beni, se soltanto utili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere, possono essere liberamente pignorati, attenendo il limite alla sola indispensabilità degli stessi (Cass. civ., 20 agosto 2003, n. 12212). Inoltre, l'impignorabilità anche di beni indispensabili all'esercizio di arti, mestieri e professioni va esclusa con riferimento a beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscono dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio o quando il debitore tragga da altra attività redditi sufficienti (v., tra le molte, Cass. civ., 11 luglio 2006, n. 15705). Con più specifico riguardo al quesito posto, è indubbio che l'impignorabilità relativa di cui all'art. 515 c.p.c. si riferisca soprattutto agli strumenti indispensabili per attività lavorativa di piccoli artigiani e liberi professionisti. Per converso, se l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere si eleva, per attrezzatura, organizzazione od altri elementi, ad una vera e propria impresa o azienda, si versa in un caso di pignorabilità dei predetti strumenti, oggetti o libri. Tuttavia, sotto quest'ultimo profilo è stato precisato che l'impignorabilità avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, è applicabile anche alle piccole imprese, prevalendo in esse il fattore personale su quello capitalistico, mentre non sussiste con riferimento alle imprese in cui il fattore capitale sia prevalente rispetto a quello personale costituito dal lavoro dell'imprenditore (Cass. civ., 30 giugno 2005, n. 13968). |