Vendita di brevetti a società estera
02 Gennaio 2018
Vendita di brevetti a società estera (greca): quali sono gli adempimenti e le modalità di fatturazione?
In primo luogo, si rileva che la cessione di brevetti, quali opere dell'ingegno di beni immateriali, è definita prestazione di servizi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, l'art. 3, comma 2, n. 2) D.P.R. n. 633/72 recita: “costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti”. Per quanto concerne il profilo della territorialità dell'imposta, l'art. 7-ter, comma 1 lett. a) e b) D.P.R. n. 633/72, stabilisce la seguente regola generale: “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”. Ancora, alla lettera d) si legge: “per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalla persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui s trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva”. Pertanto, nel caso specifico, la cessione del brevetto da parte di una società residente in Italia a favore di una società con domicilio o residenza in uno Stato membro dell'Unione Europea (come la Grecia), rientrando tra le cessioni B2B, è rilevante ai fini dell'imposta solo per lo Stato comunitario di destinazione, escludendo la società italiana dal campo di applicazione Iva. Per la cessione del brevetto reso a committenti UE titolari di partita Iva, l'impresa italiana emetterà a quest'ultimo una fattura per la predetta cessione che ai fini Iva risulterà “non soggetta”, ai sensi dell'art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR n. 633/72. Nella fattura dovrà essere specificatamente indicata la dicitura “inversione contabile”, così come previsto dall'art. 21, comma 6-bis, lett. a) DPR n. 633/72. Da ultimo e per completezza, si ricorda che diviene elemento discriminante, ai fini della territorialità delle prestazioni, il requisito soggettivo rappresentato dallo status del destinatario del servizio, il quale può essere o meno un soggetto passivo IVA; qualora tali prestazioni vengano rese a favore di un destinatario non soggetto passivo d'imposta, in quanto privato consumatore o ente non commerciale e quindi operazione qualificata come B2C, l'operazione è rilevante nel territorio dello Stato cedente e pertanto, si configura una prestazione soggetta ad Iva in Italia.
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