Cumulabilità dei permessi ex L. n. 104Fonte: D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 119
03 Gennaio 2018
È possibile assistere due familiari e avere il cumulo dei permessi?
La normativa in materia, recte art. 33 co. 3 L. n. 104/92, individua i soggetti legittimati a fruire di tre giorni di permesso retribuiti, anche consecutivi, affinché possano prestare assistenza ad un proprio familiare in condizione di grave disabilità. Il legislatore, anche con interventi successivi, ha posto specifici limiti relativamente al rapporto di parentela, sussistendo il quale risulta possibile chiedere la fruizione dei suddetti giorni: il coniuge, le coppie unite in unione civile, i parenti e gli affini entro il secondo, ovvero il terzo grado a determinate condizioni. La Corte Costituzionale vi ha annoverato anche il convivente more uxorio. In forza del D.Lgs. n. 119/2011, l'assistenza del lavoratore può essere diretta a favore di più soggetti, ma solo qualora il grave handicap riguardi il coniuge, un parente o affine entro il primo grado ovvero il secondo grado purché i genitori o il coniuge dello stesso abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. |