L’utilizzo delle perdite nella fusione transfrontaliera con stabile organizzazione
03 Gennaio 2018
È applicabile il regime di neutralità fiscale anche se l'operazione di fusione transfrontaliera riguarda due società comunitarie non residenti, che operano in Italia con stabili organizzazioni. A chiarirlo è la Risoluzione n. 161/E dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 22 dicembre. L'interpello. Una società di diritto francese, operante nel settore bancario con stabile organizzazione in Italia, dopo aver incorporato per fusione una società lussemburghese, anch'essa operante in Italia con stabile organizzazione, propone interpello chiedendo se, per effetto della fusione transfrontaliera, le perdite in capo alla società lussemburghese siano riportabili nella stabile organizzazione dell'incorporante. In altri termini, l'Agenzia delle Entrate è chiamata a chiarire se, e in quali termini, in un'operazione di fusione tra soggetti comunitari non residenti, che operano in Italia attraverso stabili organizzazioni, siano riportabili le perdite fiscali pregresse prodotte dalle stesse stabili organizzazioni. Fusione transfrontaliera con stabile organizzazione e utilizzo di perdite. Con la risoluzione in esame, viene confermato che trova applicazione il principio di neutralità e continuazione dei valori fiscali, sancito dal TUIR in materia di fusioni interne, nei limiti in cui la stabile organizzazione mantenga inalterato il complesso dei beni, diritti ed obblighi facenti capo ad essa anteriormente alla fusione, a condizione che l'operazione di fusione si possa qualificare come transfrontaliera e che sussista il requisito sostanziale dell'attuazione della fusione come modalità di scioglimento senza liquidazione. Quanto all'utilizzo delle perdite, se nel territorio dello Stato si verifica un'integrazione di attivi, in virtù di una fusione tra società residenti in due Stati Ue che determina l'attribuzione del patrimonio della stabile organizzazione della società “conferente” a una stabile organizzazione preesistente, riferibile alla società “beneficiaria”, la norma che disciplina il riporto di eventuali perdite fiscali pregresse è sempre l'art. 181 Tuir, anche se la fattispecie in esame non è espressamente prevista. |