Legge di Stabilità 2018: risarcimento agli eredi dei deceduti causa sangue infetto anche se agiscono iure proprioFonte: L. 27 dicembre 2017 n. 205
03 Gennaio 2018
La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata sulla GU n. 302 del 29 dicembre 2017 ed in vigore dal 1 gennaio 2018 prevede, ai commi 439 e 440, importanti novità volte da un lato ad assicurare qualità e sicurezza ai processi produttivi inerenti le attività trasfusionali, dall'altro a consentire ai familiari dei deceduti danneggiati la facoltà di agire iure proprio per ottenere l'equa riparazione prevista ex art. 27-bis d.l. n. 90/2014 nel caso in cui abbiano fatto domanda di accesso all'iter transattivo entro il 19 gennaio 2010.
FAMILIARI DANNEGGIATI DEI DECEDUTI Al comma 440, infatti, la Legge di Stabilità 2018 prevede che fra i beneficiari dell'equa riparazione ex art. 27-bis d.l. 24 giugno 2014 n. 90 (conv. con l. 11 agosto 2014 n. 114), siano«inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010».
CONTROLLI DI QUALITÀ E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE Al comma 439, la novella legislativa dispone inoltre l'inserimento dei seguenti commi all'art. 12 della l. 21 ottobre 2005 n. 219: «4-bis. Al fine di rafforzare, in tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi attinenti alle attività trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge, in accordo con le regioni, attività di supporto alla verifica e al controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale garanzia propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse. 4-ter. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano. 4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-bis è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
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