Enoturismo: medesima disciplina fiscale dell'agriturismoFonte: L. 27 dicembre 2017 n. 205
03 Gennaio 2018
Anche coloro che svolgono l'attività di enoturismo potranno applicare la stessa disciplina fiscale prevista per l'agriturismo: la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25%. A prevederlo è la nuova Legge di Bilancio (pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, Legge n. 205/2017) che, oltre a definirne la disciplina fiscale, fornisce anche una definizione dell'attività. Secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 ai commi da 502 a 505, sono ricomprese nella disciplina relativa all'enoturismo tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
La disciplina fiscale di riferimento è l'art. 5 della L. n. 413/1991. Tale norma prevede, nei confronti dei soggetti (non società di capitali) che esercitano attività di agriturismo, la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25% (comma 1) e la determinazione dell'IVA riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Tale determinazione forfettaria dell'IVA si applica all'enoturismo solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica.
Ai fini dell'esercizio dell'attività sarà necessario presentare al Comune di competenza apposita S.C.I.A. e possedere i requisiti e gli standard che verranno definiti da un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |