Rapporti tra sequestro conservativo e azione revocatoriaFonte: Cod. Civ. Articolo 2740
03 Gennaio 2018
Il quadro normativo
Il sequestro conservativo e l'azione revocatoria hanno la caratteristica comune di essere entrambi mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore (art. 2740 c.c.). Parimenti entrambi implicano l'inefficacia nei confronti del creditore che agisce in sede cautelare e in sede di revocatoria degli eventuali atti dispositivi posti in essere dal debitore. Emergono, tuttavia, delle differenze sia per ciò che riguarda i presupposti e gli effetti, sia per ciò che concerne gli aspetti processuali. Innanzi tutto il creditore che ottenga il sequestro conservativo sui beni del debitore non è obbligato ad instaurare il processo di espropriazione forzata nelle forme previste dagli artt. 602 e ss. c.p.c. contro il terzo al quale il debitore abbia alienato i beni, poiché i beni vengono considerati come facenti parte del patrimonio del debitore e mai usciti da esso. Il debitore, di conseguenza, è il soggetto legittimato passivo sia dell'azione cautelare, che di quella di merito in revocatoria. Diversamente è a dirsi nell'ipotesi in cui il creditore abbia agito in sede di revocatoria, poiché in questo caso i beni sono oramai usciti dal patrimonio del debitore ed è il terzo acquirente ad acquistare la qualità di legittimato passivo dell'azione esecutiva. Quando la revocatoria vien proposta prima della conversione del sequestro in pignoramento e la conversione del sequestro e l'inefficacia del pignoramento per inosservanza dell'art. 156 disp. att. c.p.c. si verificano in pendenza del giudizio revocatorio il creditore conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
I Giudici di legittimità, sulle tutele assicurate dal sequestro conservativo e dall'azione revocatoria, ha affermato che va esclusa l'equivalenza delle due tutele e che la concessione della misura cautelare faccia venire meno, per il creditore, l'interesse ad agire in revocatoria, e ciò a maggior ragione nel caso in cui l'azione revocatoria sia esercitata in pendenza del giudizio di merito conseguente alla concessione del sequestro (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22835). La Corte di cassazione, in modo approfondito ed esaustivo, pur rilevando che il sequestro conservativo e l'azione revocatoria (come già detto) condividono l'effetto di determinare l'inefficacia per il creditore di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore, ha precisato che ciò accade «in condizioni e con effetti tutt'altro che omogenei» e mette in evidenza lo scarto «diacronico esistente tra lo strumento del sequestro (che opera in via preventiva, essendo volto a rendere inefficace per il creditore un atto dispositivo soltanto temuto) e l'azione revocatoria (che è volta a rendere relativamente inefficace, in via successiva, un atto già compiuto)». Le considerazioni svolte dai Giudici di legittimità sono le seguenti: «la tutela apprestata dall'art. 2901 c.c. giova unicamente al creditore che abbia esperito la revocatoria, a favore del quale soltanto si determina l'effetto dell'inefficacia relativa dell'atto revocato, con possibilità di aggredire il bene presso il terzo acquirente e senza che all'esecuzione possano partecipare altri creditori in concorso col procedente (cfr. Cass. civ., n. 3676/2011: «l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari»; cfr. anche Cass. civ., n. 13972/2007 e Cass. civ., n. 7218/1997); diversa è la possibilità di soddisfarsi in via esecutiva a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, giacché -alla stregua di ogni altro pignoramento- esso lascia aperta la possibilità di intervento di altri creditori, con le limitazioni satisfattive conseguenti al concorso (cfr. Cass. civ., n. 7218/1997: «al momento dell'attuazione del provvedimento cautelare, la operatività del vincolo è circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori, intervenuti ed interveniendi» e «il processo esecutivo proseguirà all'esclusivo scopo di soddisfare tutti i creditori»); la tutela assicurata dal sequestro soffre i limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, atteso che, sebbene non richiesta dall'art. 671 c.p.c., l'espressa indicazione del quantum cautelato diviene vincolante ai fini dell'attuazione del sequestro, della sua opponibilità ai terzi e della successiva esecuzione (cfr. Cass. civ., n. 7218/1997 e la stessa Cass. civ., n. 19216/2013, che sottolinea come l'acquisto del terzo non abbia effetto alcuno sulla garanzia «nei limiti dell'ammontare della somma per cui è stata concessa la cautela»); al contrario, il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria consente al creditore di soddisfarsi per l'intero suo credito sul bene oggetto dell'atto revocato, senza che l'acquirente possa opporgli limiti di sorta; la tutela derivante dal sequestro è, inoltre, necessariamente condizionata dalle vicende del procedimento cautelare e del successivo giudizio di merito ed è esposta alla possibilità di revoca della misura (o della modifica con riduzione dell'importo cautelato), nonché all'eventualità che si determinino ipotesi di estinzione del pignoramento, sia per mancata osservanza degli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., sia per altre cause (ad es., ex art. 631 c.p.c.); il tutto con effetti irreversibili, giacché una volta estinto il pignoramento conseguito al sequestro, si determina l'impossibilità per il creditore di aggredire ulteriormente il bene alienato a terzi; al contrario, la tutela apprestata dall'art. 2901 c.c. si stabilizza col passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della revocatoria (cfr. Cass. civ., n. 17311/2016) e resta insensibile ad eventuali vicende estintive del successivo pignoramento, che -nei limiti della prescrizione- potrà comunque essere rinnovato, con ampia possibilità per il creditore di soddisfarsi sul bene trasferito al terzo». La Corte di cassazione, quindi, conclude che è proprio lo scarto temporale esistente che riflette un'oggettiva diversità di presupposti e che determina la possibilità per il creditore che abbia ottenuto il sequestro conservativo possa agire chiedendo la tutela revocatoria. Quest'ultima, infatti, non si sovrappone alla tutela cautelare sia perché è tendenzialmente più ampia (stante l'esclusione del concorso di altri creditori), sia perché non è esposta ai rischi di capienza o inefficacia legati al provvedimento cautelare e al pignoramento in cui questo si converta. In conclusione
In conclusione, se è vero che il sequestro conservativo e l'azione revocatoria condividono l'effetto dell'inopponibilità al creditore, è altrettanto vero che tale circostanza non è idonea a garantire una tutela uniforme che da sola potrebbe legittimare l'affermazione del difetto di interesse a proporre la revocatoria da parte del creditore che abbia già ottenuto la misura cautelare. Non meno significativa è l'ulteriore considerazione che «l'atto dispositivo del debitore introduce un elemento di assoluta novità (che Cass. civ., n. 997/1996 ha sintetizzato efficacemente col rilievo che «il creditore avrebbe ancora potuto agire esecutivamente, anche se era divenuto inefficace il pignoramento, se contemporaneamente non fosse divenuto a lui opponibile il contratto di compravendita dell'immobile, che intendeva assoggettare ad esecuzione») rispetto al quale deve riconoscersi al creditore la possibilità di reagire, a prescindere dalla preesistenza di un provvedimento cautelare». |