Reddito imponibile: le rimanenze di magazzino sono componenti negativi

La Redazione
04 Gennaio 2018

Con l'ordinanza n. 30573/2017 i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ricordato che le giacenze di magazzino sono componenti negativi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile, anche quando si acquista un ramo d'azienda.

Le giacenze di magazzino sono componenti negativi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile, anche quando si acquista un ramo d'azienda. È quanto affermato dai giudici della Cassazione con l'ordinanza del 20 dicembre 2017 n. 30573.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza con la quale la CTR aveva accolto l'appello di una società contribuente, ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione a fini IRPEG ed IRAP per l'anno 2000 parte dei costi indicati in bilancio, riguardanti le rimanenze di merci quantificate nell'atto d'acquisto di ramo d'azienda. La società non aveva fornito l'inventario in base al quale si era stimato l'ammontare delle rimanenze, e così l'Ufficio lo aveva rideterminato induttivamente. I Giudici della CTR, però, avevano accolto le ragioni della società, affermando che l'inventario dettagliato era irrilevante in quanto si trattava di acquisto di ramo d'azienda, comprensivo dei beni di magazzino, e non di rimanenze di magazzino a fine esercizio.

«Non può dubitarsi – hanno asserito i Supremi Giudici – che le rimanenze di magazzino computate ai fini della valutazione dell'azienda ceduta, ancorché ovviamente non originate dall'attività svolta dalla stessa contribuente ma relative al ramo d'azienda che quest'ultima ha acquisito nel corso dell'esercizio, costituiscano componenti negativi concorrenti alla determinazione del reddito imponibile, come tali anch'esse soggette ai requisiti di effettività, inerenza, certezza, determinatezza (o determinabilità) e competenza prescritti dall'art. 109 del TUIR».

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