Attestazione di conformità e improcedibilità del ricorso: la sesta sezione si conforma all'orientamento già affermatosi

Redazione scientifica
08 Gennaio 2018

Il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato via PEC, deve depositare nella cancelleria della Cassazione copia analogica, con attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è, invece, necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico. A fronte della pronuncia di tale principio di diritto il Primo Presidente Aggiunto ha ritenuto superfluo l'intervento delle Sezioni Unite.

Il caso. La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in riforma della decisione di primo grado, respingeva le domande attoree nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Improcedibilità del ricorso. Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ravvisa un'ipotesi di improcedibilità del ricorso perché la copia della sentenza impugnata e la copia della relativa notifica sono state depositate prive di attestazione di conformità sottoscritta dal difensore ai documenti informatici da cui sono tratte.

La Corte si conforma alle precedenti pronunce. Tale soluzione è conforme a numerose sentenze ed ordinanze della Corte che, alcune occupandosi di casi in cui mancava la copia autentica tanto della sentenza impugnata che della relazione di notifica, altre occupandosi di casi in cui era presente copia autentica del provvedimento impugnato, ma mancava la documentazione con attestazione di conformità relativa alla notifica, dichiaravano tutte l'improcedibilità del ricorso (v. ex multis, Cass. civ., n. 17450/2017, Cass. civ., n. 23668/2017, Cass. civ., n. 24292/2017; Cass. civ., n. 24422/2017, Cass. civ., n. 26520/2017, Cass. civ., n. 28473/2017). Non vi sono pronunce difformi.

La sesta sezione fissa un principio di diritto. Pertanto, la sesta sezione civile, nella particolare composizione prevista dal paragrafo 41.2 delle tabelle della Corte, al fine di attribuire alla pronuncia una specifica valenza nomofilattica, ha affermato il seguente principio di diritto: «ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico».

Non è più necessario l'intervento delle Sezioni Unite. All'esito di tale decisione, con decreto in data 29 dicembre 2017, del Primo Presidente Aggiunto è stata disposta la restituzione del ricorso, trasmesso per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, con ordinanza n. 30622 del 20 dicembre 2017, dalla terza sezione civile, alla sezione di provenienza.

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