L'entità del danno biologico terminale dipende dall'intensità della sofferenza provata
08 Gennaio 2018
IL CASO La Corte d'appello di Trieste conferma la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda di risarcimento iure hereditatis del danno biologico subito dal de cuius nello svolgimento della propria attività lavorativa proposta dagli eredi del titolare di tale diritto nei confronti del datore di lavoro. La corte territoriale aveva ritenuto, infatti, da un lato carenti le allegazioni e prove in ordine alla condizione del de cuius nel tempo intercorrente tra la manifestazione della malattia ed il decesso, il danno risarcibile limitato alla sola inabilità temporanea assoluta e l'avvenuto riconoscimento, da parte dell'INAIL, dei postumi permanenti del 100% da considerarsi non stabilizzati e, dall'altro, aveva considerato non assoggettata a gravame la quantificazione del danno ed omessa un'indicazione idonea a consentire la personalizzazione dello stesso. Ricorrono in Cassazione gli eredi, sulla base di un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. per non aver i Giudici di merito riconosciuto la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno biologico rapportato al consolidamento dell'invalidità permanente.
LESIONI CHE PRECEDONO/CAUSANO LA MORTE DEL DANNEGGIATO La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso e ricorda il principio di diritto espresso dalla sentenza del 2011 (Cass. civ. n. 1072/2011): «nessun danno alla salute è più grave per entità ed intensità di quello che trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente il 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante, rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quantomeno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") né si stabilizza ma degrada verso la morte; quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute... ma non la "progressione" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita (in tal senso Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2006, n. 3766)».
DANNO TERMINALE La Cassazione dichiara dunque che nel caso di lesione che abbia portato ad esiti letali, anche a breve distanza, alla vittima che, in modo lucido, abbia percepito l'avvicinarsi della propria fine, deve essere riconosciuto un danno biologico di natura psichica.
ENTITÀ DEL DANNO LEGATA ALL'INTENSITÀ DELLA SOFFERENZA PROVATA L'entità di tale danno non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, ma è legato all'intensità della sofferenza provata dalla vittima. Il risarcimento, afferma la Corte, può essere reclamato dagli eredi della vittima.
La Corte accoglie dunque il ricorso con rinvio alla Corte d'appello di Venezia. |