Anche il datore di lavoro "a titolo di amicizia" risponde della mancata attuazione degli obblighi di sicurezza
08 Gennaio 2018
Il datore di lavoro anche di fatto (e quindi colui che si qualifica tale come datore di lavoro "in nero" o a titolo di amicizia o di collaborazione spontanea) risponde in sede civile (ed anche penale) per la mancata attuazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro. Tale ragione risulta assorbente di ogni altra argomentazione ed è sufficiente a far ritenere il convenuto responsabile nei confronti dell'Inail ex art. 10 e 11 del T.U. 1124/65 per la violazione dell'art. 71 comma 1 del D.Lgs 81/08 poiché non è emerso dalla istruttoria che il lavoratore infortunato fosse stato fornito delle attrezzature necessarie ai fini della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.
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