L'attività di liquidazione delle procedure concorsuali non è tra quelle esenti ai fini IVA
08 Gennaio 2018
Nel caso di una Fondazione Onlus svolgente attività di “ospedali e case di cura specialistici”, l'apertura della liquidazione costituisce una fase totalmente nuova della vita aziendale e, quindi, mentre nella fase ante liquidazione l'IVA sugli acquisti è indetraibile perchè afferente alle prestazioni della casa di riposo, esenti ai fini IVA in base all'art. 10, n. 21, del d.P.R. n. 633/1972, durante la fase di liquidazione l'IVA che si forma a credito è, invece, detraibile. |