L'attività di liquidazione delle procedure concorsuali non è tra quelle esenti ai fini IVA

La Redazione
08 Gennaio 2018

Nel caso di una Fondazione Onlus svolgente attività di “ospedali e case di cura specialistici”, l'apertura della liquidazione costituisce una fase totalmente nuova della vita aziendale e, quindi, mentre nella fase ante liquidazione l'IVA...

Nel caso di una Fondazione Onlus svolgente attività di “ospedali e case di cura specialistici”, l'apertura della liquidazione costituisce una fase totalmente nuova della vita aziendale e, quindi, mentre nella fase ante liquidazione l'IVA sugli acquisti è indetraibile perchè afferente alle prestazioni della casa di riposo, esenti ai fini IVA in base all'art. 10, n. 21, del d.P.R. n. 633/1972, durante la fase di liquidazione l'IVA che si forma a credito è, invece, detraibile.

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