Modifiche dello statuto di start up innovative: il Mise chiarisce quando non basta il modello standard

La Redazione
09 Gennaio 2018

Per una start up innovativa costituita in forma digitale non è sempre possibile ricorrere al modello standard per apportare modifiche allo statuto: il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera-circolare del 27 dicembre 2017, fornisce chiarimenti sui limiti applicativi della nuova disciplina.

Per una start up innovativa costituita in forma digitale non è sempre possibile ricorrere al modello standard per apportare modifiche allo statuto: il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera-circolare del 27 dicembre 2017, fornisce chiarimenti sui limiti applicativi della nuova disciplina.

La costituzione digitale con modello standard delle start up innovative. L'art. 4, comma 10-bis, D.L. n. 3/2015 ha introdotto la possibilità, per le start up innovative in forma di s.r.l., di utilizzare un modello standard digitale di atto costitutivo (peraltro, anche il Tar ha confermato la legittimità di tale modalità di costituzione, senza notai: si veda, sul punto, il commento di Signorelli, Semaforo verde del TAR alla costituzione digitale delle start-up innovative, in questo portale). Successivamente il MISE ha predisposto sia il modello di atto costituivo/statuto (D.M. 17 febbraio 2016) che il modello utilizzabile per le modifiche (D.M. 28 ottobre 2016).

I limiti alle modifiche. Ora, anche a fronte di alcune fattispecie pratiche giunte all'attenzione di Uffici del Registro delle imprese, il MISE fornisce un approfondimento sull'ambito di applicazione della disciplina de qua, con particolare riferimento ad ipotesi relative alla variazione del capitale sociale.

In primo luogo, il modello standard per le modifiche di cui al D.M. 28 ottobre 2016 non è utilizzabile nel caso in cui la decisione di aumento del capitale, ex art. 2481-bis c.c., e la sottoscrizione del capitale e il versamento dei decimi di legge non siano contestuali. Lo statuto modificato con il nuovo importo del capitale sociale potrà essere depositato, infatti, soltanto allo scadere del termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, mentre per il deposito della decisione che ha deliberato l'aumento nel registro delle imprese, necessario quale adempimento pubblicitario, sarà ancora necessario l'intervento di un notaio.

Altra ipotesi è quella in cui decisione di aumento di capitale, sottoscrizione dello stesso e corrispondente versamento, siano contestuali. In questo caso, il citato D.M. 28 ottobre 2016 reca un “allegato A2”, a compilazione libera, in cui il presidente dell'assemblea può illustrare ai presenti i presupposti alla base della decisione proposta di modifica statutaria. Ebbene, secondo il MISE, un atto (di aumento di capitale con relativa decisione, sottoscrizione e versamento contestuali) predisposto con sottoscrizione digitale “semplice” (ex art. 24 CAD) non sembra rispondere ai necessari requisiti di verifica della regolarità sostanziale imposti dalla disciplina unionale, mentre risulta iscrivibile nel registro delle imprese il modello standard comprensivo dei documenti allegati previsti dal D.M.

Infine, il MISE analizza un'ipotesi di modifica consistente nello scioglimento della start up innovativa (ex art. 2484, comma 1, n. 6 c.c.: per deliberazione dell'assemblea).

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