Ricorso per cassazione in formato digitale depositato in analogico: occorre la certificazione di conformità

10 Gennaio 2018

La sesta sezione ha affermato il principio di diritto in base al quale il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio PEC e relative ricevute, senza attestarne la conformità.

Il caso. Il Presidente della sesta sezione civile ha fissato la camera di consiglio dinanzi al Collegio previsto dal par. 41.2 delle tabelle della Corte, indicando che il relatore ha proposto «l'improcedibilità del ricorso per cassazione perché l'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso all'originale digitale non è firmata dal difensore».

Il ricorso analogico è privo dell'attestazione di conformità sottoscritta dal difensore. Nel caso in esame, il difensore ha notificato il ricorso alla controparte a mezzo posta elettronica certificata, ha poi estratto copia analogica del ricorso notificato e l'ha depositata nella cancelleria della Corte. La copia depositata, però, è priva di firma autografa e priva di attestazione di conformità, così come la relazione di notifica, ed il relativo messaggio PEC.

Il principio di diritto. La sesta sezione, alla luce dei precedenti della giurisprudenza di legittimità, in particolare della sentenza delle Sezioni Unite n. 10648/2017, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio PEC e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte».

Alla luce di tale principio, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile.

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