Terzo assicurato e azione diretta nei confronti della società assicuratrice
10 Gennaio 2018
IL CASO Un medico dell'AUSL di Sassari rimane coinvolto in un sinistro stradale mentre, alla guida della propria vettura, torna a casa dalla propria sede di servizio. Conviene in giudizio la compagnia di assicurazione chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo dovutole per invalidità permanente e inabilità temporanea, in virtù della polizza assicurativa stipulata dall'AUSL di appartenenza con la Compagnia, volta a coprire gli infortuni subiti sia durante il servizio che in itinere, in occasione dunque dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.
FRANCHIGIA E DECADENZA DEI TERMINI Parte convenuta sostiene che l'attrice sia priva di azione diretta nei confronti della società assicuratrice e contesta il suo diritto ad ottenere l'indennizzo, dal momento che nel contratto era espressamente prevista una franchigia del 3% sul capitale assicurato fino ad € 155.000,00. Deduce inoltre che, dal momento che l'attrice era stata coinvolta in precedenza in altro infortunio , riportando un trauma analogo, nulla le spettasse ora a titolo di indennizzo per l'invalidità permanente. Il Giudice di prime cure rigetta la domanda, ritenendo non indennizzabili da un lato le lesioni permanenti a causa della franchigia prevista, dall'altro quelle temporanee, essendo decaduti i termini per chiedere il risarcimento; ciò viene confermato dalla Corte territoriale.
RICHIAMO ALL'ART. 1891 C.C. Il medico ricorre in Cassazione, con unico motivo di ricorso, lamentando come il giudice di merito, pur riconoscendo rientrante nel novero delle assicurazioni per conto altrui ex art. 1891 c.c. l'assicurazione in questione, gli avesse impedito di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione, sostenendo che , per effetto del richiamo codicistico, «il terzo assicurato acquista direttamente i diritti derivanti dal contratto stesso, ne discende la correlativa obbligazione in capo alla società assicuratrice di provvedere al pagamento dell'indennizzo in relazione al quale l'assicurato stesso ha agito in giudizio».
AZIONE DIRETTA DELLA RICORRENTE La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso e afferma che la ricorrente ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice, ricordando che, trattandosi di assicurazione per conto altrui, ex comma 2 art. 1890 c.c. fanno capo all'assicurato i diritti derivanti dal rapporto assicurativo (Cass. civ. n. 28695/2011 e Cass. civ. n. 13329/2004), ritenendo altresì sussistente la legittimazione passiva dell'attuale controricorrente.
La Suprema Corte cassa dunque la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d'Appello di Sassari, in diversa composizione. |