Competenza per territorio: qual è il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro?

10 Gennaio 2018

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte interviene sull'operatività in concreto del criterio di collegamento territoriale fissato dalla prima parte dell'art. 413, comma 2, c.p.c., interrogandosi in particolare se il riferimento al luogo dove è sorto il rapporto di lavoro debba intendersi relativo al luogo di conclusione del contratto o, viceversa, a quello di inizio dell'esecuzione del rapporto.
Massima

In tema di controversie di lavoro, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1 – secondo cui il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte – e 1335 c.c. – in base al quale proposta e accettazione si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia – opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta.

Il caso

Tizia proponeva ricorso per impugnativa del licenziamento intimatole dalla società Caia incardinando il giudizio presso il tribunale di Cagliari, deducendo di essere stata assunta da predetta società con contratto concluso presso la sede di Quartuccio (Cagliari), ove costei aveva iniziato la propria prestazione lavorativa. La società convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale del tribunale adito, assumendo che il contratto di assunzione si era perfezionato in Napoli – luogo in cui è ubicata la sede della società in cui è stata elaborata la proposta contrattuale – con la conoscenza da parte della proponente società dell'accettazione della controparte.

Il giudice del lavoro di Cagliari, richiamando la missiva di assunzione sottoscritta da un amministratore della resistente e dalla lavoratrice per accettazione, riteneva che il contratto si fosse perfezionato presso la sede della società sita in Napoli, con il ricevimento dell'accettazione da parte della proponente, e declinava pertanto la propria competenza territoriale in favore del tribunale di Napoli. La lavoratrice proponeva ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c..

La questione

La pronuncia in esame interviene sull'operatività in concreto del criterio di collegamento territoriale fissato dalla prima parte dell'art. 413, comma 2, c.p.c. – secondo cui è competente il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro – interrogandosi sulla corretta esegesi della norma in esame, e segnatamente se il riferimento al luogo dove è sorto il rapporto di lavoro debba intendersi relativo al luogo di conclusione del contratto o, viceversa, a quello di inizio dell'esecuzione del rapporto.

Le soluzioni giuridiche

Il ricorso viene giudicato fondato.

La giurisprudenza di legittimità, in punto di determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, è tradizionalmente incline ad assegnare precedenza assoluta al luogo di conclusione del contratto.

Secondo un orientamento consolidato, infatti, il foro del luogo in cui è sorto il rapporto ex art. 413, comma 2, c.p.c. coincide con quello in cui il contratto si è perfezionato, ai sensi dell'art. 1326 c.c., con la conoscenza, da parte del proponente, dell'avvenuta accettazione ad opera della controparte (cfr. ex multis Cass. civ., 27 giugno 1990, n. 6508, Cass. civ., 21 maggio 1998, n. 5098), specificando, altresì, che va considerato non il luogo in cui il lavoratore riceve la lettera di nomina dell'ente datore di lavoro, sottoscrivendola per accettazione, ma quello della sede centrale dello stesso ente, nella quale si trova il competente ufficio od organo che riceve detta accettazione (Cass. civ., 18 maggio 1989, n. 2370).

Ciò in applicazione del cd. principio della cognizione in virtù del quale, poiché è il proponente a mettere in moto il meccanismo di formazione del contratto, costui può considerarsi vincolato dal sinallagma solo con l'effettiva presa di conoscenza dell'avvenuta accettazione dell'oblato.

Il rigore di tale assunto, che impone l'identificazione del luogo di nascita del rapporto con quello di perfezionamento del contratto, viene mitigato con il ricorso al criterio del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa nelle ipotesi in cui il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto (Cass. civ., 23 marzo 2004, n. 5837).

Segnatamente, si sostiene che il luogo rilevante ex art. 413, comma 2, c.p.c. deve identificarsi con quello in cui hanno avuto inizio le prestazioni lavorative solo quando non sia individuabile un precedente momento e luogo di incontro delle volontà negoziali delle parti (Cass. civ., 23 luglio 2001, n. 10006); viceversa, in caso di coesistenza nella specifica fattispecie di entrambi, per luogo in cui è sorto il rapporto non può intendersi il luogo dove abbia avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa, se questo sia diverso dal luogo di stipulazione del contratto, attesa la natura residuale di tale ultimo criterio di collegamento, utilizzabile solo quando non è possibile, mancando una autonoma fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto (Cass. civ., 7 novembre 2011, n. 23139).

Con l'ordinanza in commento, le statuizioni testé enunciate vengono ulteriormente precisate.

Anche nella fattispecie scrutinata dalla Cassazione nella pronuncia in oggetto, infatti, è possibile ravvisare in astratto due possibili luoghi di instaurazione del rapporto, ovvero quello in cui viene elaborata la proposta sottoscritta per accettazione e quello ove, contestualmente alla sottoscrizione, inizia concretamente l'attività lavorativa dell'istante.

Orbene, l'ordinanza in esame chiarisce che per determinare il giudice territorialmente competente, pur dovendosi fare applicazione in via generale del disposto di cui all'art. 1326 c.c. – e dunque considerare il luogo in cui è sorto il rapporto come quello in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'oblato - con riferimento a suddetta evenienza deve giocoforza concludersi nel senso che il contratto possa ritenersi stipulato nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è iniziata la prestazione lavorativa.

Secondo la Corte, invero, il meccanismo previsto dall'art. 1326 c.c., che comporta che il proponente sia l'unico soggetto contraente in grado di conoscere immediatamente il momento di perfezionamento del contratto, opera solo allorquando le parti non sono al cospetto l'una dell'altra; diversamente, quando vi sono elementi per ritenere che la conoscenza, da parte del datore proponente, dell'intervenuta accettazione si è già verificata contestualmente all'apposizione della firma da parte del lavoratore, poiché in uno a detta sottoscrizione vi è stato anche l'inizio dell'attività lavorativa, è quello il luogo (e il momento) in cui può validamente ritenersi instaurato il rapporto.

Osservazioni

L'art. 413, comma 2, c.p.c. fissa la competenza per territorio nella controversie di lavoro con riferimento ai tre criteri del luogo in cui è sorto il rapporto, quello nel quale si trova l'azienda, quello in cui si trova la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o prestava la propria opera al momento della cessazione del rapporto.

Trattandosi di fori speciali, alternativamente concorrenti, è evidente che la scelta del tribunale da adire spetta all'attore - lavoratore o datore di lavoro che sia - su cui grava, in caso di contestazione del convenuto o di rilievo della questione d'ufficio da parte del giudice, l'onere di provare che ricorrono gli elementi di fatto, e più in generale i presupposti, relativi al criterio di competenza territoriale prescelto.

Ove, infatti, la parte resistente contesti la circostanza dell'insorgenza del contratto in un certo luogo, sulla base del quale era stata individuata la competenza territoriale, e siffatta insorgenza non sia provata o risulti dubbia, spetta al giudice di fare applicazione dei criteri del foro dell'azienda o quello della dipendenza.

Fatte queste premesse, l'ordinanza in esame ha il merito di chiarire che l'art. 1326 c.c. stabilisce quando il contratto possa considerarsi concluso solo nell'ipotesi in cui la volontà delle parti si sia espressa in momenti o luoghi diversi; viceversa, quando l'apposizione della sottoscrizione per accettazione da parte del lavoratore avviene contestualmente all'inizio in concreto dell'attività lavorativa è evidente che il datore proponente è ben consapevole dell'avvenuta accettazione, con l'ulteriore conseguenza che a tale contesto spaziotemporale deve aversi riguardo anche ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente in caso di controversie inerenti a quel rapporto.

Argomentando in questi termini, è pacifico che il luogo dell'esecuzione rileva, altresì, allorquando il contratto stesso, per espressa richiesta del proponente, debba avere esecuzione senza preventiva risposta, ferma peraltro la necessità che la ricorrenza di tale condizione sia provata da parte ricorrente, o comunque risulti dagli atti di causa.

A parere di chi scrive, mutuando l'approccio sostanzialista adottato dall'ordinanza in commento, è possibile inoltre affermare che il contratto può ritenersi concluso nel luogo di inizio dell'esecuzione anche laddove l'inizio effettivo della prestazione abbia avuto luogo nel termine stabilito dalla proposta ma prima che il datore di lavoro abbia avuto formale comunicazione dell'accettazione.

Più in generale, se nel caso concreto vi sono elementi da cui desumere che accettazione e conoscenza della stessa siano avvenute contestualmente, non vi è ragione di ancorare l'inizio del rapporto ad inutili formalismi, che oltretutto creano incertezza sul luogo e il tempo di conclusione del contratto di lavoro e, di conseguenza, sull'autorità giudiziaria da correttamente adire.

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