Anche un’operazione di scissione può integrare la sottrazione fraudolenta di imposte

La Redazione
10 Gennaio 2018

Anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea a costituire quell'atto negoziale fraudolento o simulato idoneo a integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea a costituire quell'atto negoziale fraudolento o simulato idoneo a integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. È questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione Penale, con la sentenza n. 232 depositata il 9 gennaio.

Il caso. Nel corso di indagini preliminari per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, veniva disposto sequestro sul patrimonio degli amministratori di una s.r.l. i quali avevano posto in essere una scissione parziale, con costituzione di altra società, a seguito della quale il patrimonio netto della s.r.l. risultava essersi notevolmente ridotto e, secondo il PM, tutta l'operazione sarebbe stata compiuta al fine di sottratte risorse alle procedure di riscossione. Il Tribunale rigettava, però, le richieste del PM e la vicenda giungeva in Cassazione.

La valutazione degli intenti fraudolenti della scissione. Secondo l'accusa, anche una singola operazione di scissione può configurare il reato di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000. La S.C. accoglie questa tesi, evidenziando come, nel caso di una scissione societaria, non può escludersi, in via generale e astratta, la configurabilità del delitto de quo, sulla base di quanto dispone l'art. 2506-quater c.c., essendo invece richiesto al giudice penale di analizzare le concrete modalità con cui la scissione viene operata. Il Tribunale ha, invece, escluso assiomaticamente che la complessiva condotta concretizzatasi nella scissione potesse aver rivestito natura fraudolenta, frustrando il soddisfacimento del credito erariale.

La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Il delitto di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 ha natura di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare, secondo un giudizio ex ante, l'attività recuperatoria dell'Erario. Ebbene, anche una singola operazione di scissione può configurare il reato in questione.

Il principio di diritto. La S.C. enuncia, in conclusione, il seguente principio di diritto: “In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione”.

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