Contestazione sul riparto delle spese condominiali: a chi spetta la legittimazione ad agire?
10 Gennaio 2018
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una delibera assembleare da parte dei condomini nei confronti dell'amministratore del complesso immobiliare in merito alle ripartizioni delle spese per il servizio di autospurgo, le quali dovevano essere ripartite secondo i criteri ex art. 1123, comma 1 c.c. In Cassazione propongono ricorso i condomini.
Partecipazione al giudizio del solo condominio. La questione attiene alla facoltà spettante ai condomini, che non sono stati parti del giudizio fino al ricorso in Cassazione, di impugnare la sentenza in cui parte è stata il condominio. Seguendo l'orientamento della Suprema Corte spetta all'amministratore in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, nel caso in cui esse non attengono ai diritti sulle cose comuni.
Interesse collettivo vs interesse individuale. La legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del condominio e i giudizi – promossi dal condomino dissenziente - relativi alla ripartizione delle spese per cose e servizi comuni, discende dal fatto che la questione ha per oggetto un interesse comune dei condomini, anche se in opposizione all'interesse particolare di uno di essi.
La legittimazione ad agire dell'amministratore. Difatti la Corte sostiene che l'impugnazione individuale è consentita nelle controversie incidenti sul diritto pro quota di ciascun condomino, mentre non è consentita per le controversie aventi ad oggetto la gestione delle cose comuni e tese a soddisfare esigenze collettive, nelle quali non vi è una correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più condomini, ma con un interesse plurimo e solo mediamente individuale. Cosicché nelle cause di questo tipo la legittimazione ad agire spetta esclusivamente all'amministratore e la mancata impugnazione da parte di quest'ultimo esclude l'impugnazione del singolo. Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile. |