Nelle “realtà aziendali complesse” il datore di lavoro non è obbligato ad indicare i nomi dei lavoratori sostituiti

La Redazione
10 Gennaio 2018

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001 (Attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), nelle situazioni aziendali complesse il datore di lavoro è esentato dall'obbligo di indicare, nella causale del contratto di assunzione, i nominativi dei lavoratori sostituiti.

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001 (Attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), nelle situazioni aziendali complesse il datore di lavoro è esentato dall'obbligo di indicare, nella causale del contratto di assunzione, i nominativi dei lavoratori sostituiti.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 141/18, depositata il 5 gennaio.

Il caso. La Corte d'Appello di Palermo, in conferma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, accertava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente per ragioni di carattere sostitutivo, in considerazione dell'omissione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che devono essere indicate, a pena di nullità, ex art. 1 (Apposizione del termine) D.Lgs. n. 368/2001.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale il datore di lavoro ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della sopra citata disciplina ed affermando, contestualmente, che all'interno di realtà aziendali complesse, come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di ritenere legittima l'assenza tanto dell'indicazione dei nominativi dei sostituiti quanto della causa di sostituzione.

L'onere del datore di lavoro. Il Supremo Collegio ribadisce che nelle situazioni aziendali complesse l'onere di specificazione imposto al datore di lavoro, in tema di assunzione di lavoratori a termine per ragioni sostitutive, è pienamente assolto attraverso l'indicazione di «elementi ulteriori, quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente».
Pertanto, essendosi il datore di lavoro conformato ai suddetti oneri e non sussistendo alcun obbligo di indicazione dei nominativi dei lavoratori in considerazione della situazione aziendale complessa, «la Corte territoriale nell'interpretare il concetto di ragione sostitutiva contenuto nell'art. 1 D.Lgs. n. 368/2001 ha omesso di far riferimento alla particolare realtà aziendale esaminata ed ha quindi ritenuto erroneamente generici gli elementi contenuti nella causale del contratto esaminato».
Pertanto la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Fonte: dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.