Nelle “realtà aziendali complesse” il datore di lavoro non è obbligato ad indicare i nomi dei lavoratori sostituiti
10 Gennaio 2018
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001 (Attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), nelle situazioni aziendali complesse il datore di lavoro è esentato dall'obbligo di indicare, nella causale del contratto di assunzione, i nominativi dei lavoratori sostituiti. Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 141/18, depositata il 5 gennaio.
Il caso. La Corte d'Appello di Palermo, in conferma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, accertava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente per ragioni di carattere sostitutivo, in considerazione dell'omissione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che devono essere indicate, a pena di nullità, ex art. 1 (Apposizione del termine) D.Lgs. n. 368/2001.
L'onere del datore di lavoro. Il Supremo Collegio ribadisce che nelle situazioni aziendali complesse l'onere di specificazione imposto al datore di lavoro, in tema di assunzione di lavoratori a termine per ragioni sostitutive, è pienamente assolto attraverso l'indicazione di «elementi ulteriori, quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente».
Fonte: dirittoegiustizia.it |