CCNL industria turistica: preavviso lavorato e malattia
11 Gennaio 2018
Il lavoratore X di un'azienda del settore alberghiero è stato licenziato con preavviso per sopraggiunti limiti di età. Se prima della fine del preavviso lavorato, questi si ammala (ed il periodo di malattia è tale da superare abbondantemente la data del licenziamento comunicato), quid iuris rispetto al licenziamento, considerato che l'art. 126 del CCNL turismo (Federturismo) applicato prevede che "In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre"?
In base a quanto testualmente disposto dall'ultimo comma dell'art. 139 CCNL turismo, in caso di licenziamento, il periodo di preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Non risulta preteribile la contiguità di tale disposizione con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale si procede alla sospensione del periodo di preavviso qualora un evento morboso interessi il lavoratore, destinatario del recesso datoriale. L'art. 2110 co. 2 c.c., infatti, è teleologicamente diretto alla tutela, economica ed assistenziale, del dipendente in malattia, garantendo allo stesso la conservazione del posto di lavoro per un tempo pari al periodo di comporto. Nel caso di specie, il CCNL applicato esclude che la decorrenza del preavviso possa aver inizio durante la indisposizione del dipendente. In merito, ex plurimis: Cass. n. 4915/1983 e n. 10272/2003.
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