Qual è il giudice competente se la Cassazione penale cassa e rinvia al giudice civile?Fonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 392
11 Gennaio 2018
Con sentenza di primo grado il tribunale ha affermato il reato di falsa testimonianza ed ha condannato l'imputata alla somma di € 5.000 per danno morale verso la parte civile costituita oltre le spese del processo. In seguito all'impugnazione dell'imputata, la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo l'imputata perchè il fatto non sussiste revocando le statuizioni civili ivi incluse le spese. Con ricorso in Cassazione, la Corte ha testualmente «annullato la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione e rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello per il giudizio sulle statuizioni civili». In parte motiva così afferma la Corte: «La pronuncia va annullata senza rinvio agli effetti penali per tale causa direttamente da questa Corte... Ciò comporta, peraltro, la necessità, contenendo la sentenza di primo grado la condanna al risarcimento del danno, di rinviare la decisione al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvederà, ricorrendone i presupposti, alla liquidazione delle spese dell'odierna fase». La domanda è: perchè se la sentenza di primo grado ha liquidato il danno, la Corte rimanda al giudice civile in grado di appello per il giudizio sulle statuizioni civili? Colui che ha proposto ricorso per cassazione ha quindi interesse a riassumere o no? E qual è il giudice per valore in grado di appello?
Stabilisce l'art. 622 c.p.p., sotto la rubrica «Annullamento della sentenza ai soli effetti civili», che: «Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile».
Nel caso di specie sembra doversi supporre che, condannato dal giudice penale l'imputato per falsa testimonianza in primo grado e assolto in appello, si versi nell'ipotesi di ricorso della parte civile, all'esito del quale — si deve ancora supporre — la Corte di cassazione abbia ritenuto che la motivazione dell'assoluzione non fosse appagante e che dovesse essere quindi dichiarata la prescrizione non emergendo l'innocenza dell'imputato.
In generale — rinviando per gli approfondimenti al nostro c.p.p. commentato — occorre in argomento rammentare che «il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. del 1989 è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. c.p.c.. A tale conclusione, pur non essendo rubricata la norma dell'art. 622 c.p.p. con un riferimento al "rinvio" (la rubrica si esprime con la formula "annullamento della sentenza ai soli effetti civili", mentre al "rinvio" alludono le norme degli artt. 620 e 621 c.p.c. — precisamente all'annullamento senza rinvio — e dell'art. 623 c.p.c. — precisamente all'annullamento con rinvio), si deve pervenire, in quanto la norma dell'art. 622 c.p.p. allude all'effetto della statuizione della Cassazione penale con il verbo "rinvia" e, quindi, con un'espressione che evoca chiaramente l'istituto del "rinvio" in sede civile quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c., comportando cioè che la fase successiva non si presenti autonoma dalla vicenda del processo penale, ma ne rappresenti — sia pure ai fini della sola statuizione sugli effetti civili — la prosecuzione avanti alla giurisdizione ordinaria civile successivamente all'intervenuta fase di cassazione in sede penale» (Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457).
Ciò detto, qualora la sentenza penale resa in appello venga impugnata dalla parte civile a tutela del proprio diritto alle restituzioni ed al risarcimento, e tale impugnazione sia accolta, con cassazione con rinvio al giudice civile, detta sentenza penale, salva la sua irrevocabilità ai fini penali, rimane priva di autorità di giudicato ai suddetti fini civili e quindi, tanto in sede di rinvio che in caso di autonomo giudizio civile a seguito di estinzione di quello di rinvio, il giudice civile ha il potere-dovere di valutare ex novo i fatti esaminati del giudice penale (detto principio è enunciato da Cass. civ., 15 aprile 1993, n. 4472, concernente il vecchio codice di procedura penale, ma è parimenti applicabile anche al giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.; nello stesso senso Cass. civ., 17 giugno 1997, n. 5409).
In altri termini: «In ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, al di fuori dei casi in cui il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, il conseguente giudizio civile non patisce alcun tipo di condizionamento e deve, pertanto, estendersi all'intera pretesa risarcitoria, in ordine sia al fondamento della stessa sia all'eventuale determinazione dell'ammontare del danno» (Cass. pen., 30 gennaio 2013, n. 11994).
È da ritenere che la riassunzione vada in questo caso effettuata dinanzi alla Corte d'appello (civile, naturalmente). La formula «rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello» deve ritenersi richiami il criterio dell'art. 341 c.p.c., sicché, essendo stata pronunciata la condanna al risarcimento del danno dal tribunale, l'appello va fatto in corte d'appello. Non essendo indicato nel quesito il tribunale che ha pronunciato la sentenza non si è in grado di indicare quale sia la corte competente per territorio. La riassunzione va fatta secondo la previsione dell'art. 392 c.p.c., quindi con citazione. Quanto all'interesse, vi è da dire che in questo caso il tribunale ha riconosciuto un risarcimento del danno, ed è su questa pronuncia che l'appello dovrebbe svolgersi al fine di riformarla, in un senso o nell'altro. |