Giudice di pace competente per materia nell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del C.d.S.

Vito Amendolagine
11 Gennaio 2018

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte si è occupata di stabilire se le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada appartengono senza alcun limite di valore alla competenza del giudice di pace ai sensi del combinato disposto dell'art. 204-bis C.d.S. ed art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Massima

Il giudice di pace ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 è competente ratione materiae per le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992.

Il caso

La fattispecie esaminata dalla Corte trae origine da un ricorso proposto dinanzi all'Ufficio del giudice di pace avverso verbali di contestazione per violazioni al codice della strada di cui si chiede l'annullamento,

Il giudice di pace, con ordinanza, dichiara la propria incompetenza per valore e la competenza del tribunale.

Il tribunale dinanzi al quale viene riassunto il giudizio dichiara a sua volta con ordinanza la propria incompetenza per materia e formula d'ufficio richiesta di regolamento di competenza.

La questione

La quaestio juris posta con la pronuncia in epigrafe concernela risposta da fornire al quesitosele opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada appartengono senza alcun limite di valore alla competenza del giudice di pace ai sensi del combinato disposto dell'art. 204-bis C.d.S. ed art. 7 d.lgs. n. 150/2011, e, se la devoluzione della competenza al giudice superiore si realizza ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, c.p.c., ed art. 104 c.p.c. nell'ipotesi di cumulo oggettivo, esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non già alla competenza per materia.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione con l'ordinanza che si annota, premesso che la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice adito presuppone necessariamente anche l'esclusione della propria competenza per materia, nel caso esaminato perviene alla dichiarazione di competenza in favore del giudice di pace, in quanto, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992 vanno proposte dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Infatti il Collegio afferma che il giudice di pace al riguardo è competente ratione materiae precisando che l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che le domande formulate nei confronti della stessa parte ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo all'art. 10, comma 2, c.p.c. alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore, e, non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio.

Osservazioni

L'ordinanza in commento riprende in parte le motivazioni dell'orientamento in base al quale, in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 22-bis l. n. 689/1981, attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, atteso che l'assegnazione della competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio (Cass. civ., sez. VI, ord., 18 novembre 2016, n. 23564; Cass. civ., sez. VI, ord., 16 ottobre 2014, n. 21914).

In base all'attuale testo dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992 alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'art. 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 il quale, premesso che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni della stessa norma, precisa che l'opposizione anche per le sanzioni accessorie, si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'art. 6 del citato d.lgs. n. 150/2011 in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione stabilisce identica previsione in punto di competenza per materia, in favore del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Ciò premesso, l'ordinanza ribadisce il principio che l'attribuzione della competenza per materia ad un determinato giudice in relazione alla natura delle controversie resta insensibile, secondo il comune insegnamento, alla previsione del cumulo della domande di cui all'art. 10 c.p.c., nel senso che, se una o più domande rientrano alla competenza per materia di un determinato giudice, esse non potranno costituire addendi per la determinazione del valore della causa. La norma dell'art. 10 c.p.c., invero, prevede un criterio per la determinazione del valore della causa al solo fine della verifica della relativa competenza del giudice adito e non costituisce una regola od eccezione attributiva della competenza per materia, le cui regole non sono, pertanto, derogate dal principio del cumulo (Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2005, n. 15694. In ordine alla conclusione cui perviene l'ordinanza in commento, sulla scorta degli artt.6 e 7 d.lgs. n. 150/2011, in precedenza, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 7 febbraio 2017, n. 3156).

Va altresì precisato che secondo l'orientamento emerso nella stessa giurisprudenza di legittimità, il legislatore, nel disciplinare il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ha stabilito, con l'art. 22-bis l. 24 novembre 1981, n. 689, e ribadito, con l'art. 6 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che l'applicazione di una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, non comporta l'attribuzione della competenza per l'opposizione al tribunale allorchè si versa nell'ambito del contenzioso derivante dalla violazione delle norme del codice della strada (Cass. civ., sez. VI, 16 giugno 2014, n. 13598).

Guida all'approfondimento

Carrato, L'opposizione alle sanzioni amministrative, IV ed., Milano, 2016.

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