Nessun effetto riflesso del giudicato sull'impresa designata dal FGVS
12 Gennaio 2018
IL CASO Una donna rimane coinvolta in un sinistro stradale ed il Giudice di Pace condanna il responsabile a risarcirle il danno di 300 € causato da veicolo risultato privo di copertura assicurativa. Dal momento che l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada non aveva partecipato al precedente giudizio, la donna conviene in giudizio, dinnanzi al medesimo giudice, la suindicata Società di Assicurazione. Sia il Giudice che la Corte d'appello rigettano la domanda; la danneggiata ricorre dunque in Cassazione sulla base di due motivi.
IL PRECEDENTE DI CASS. CIV. N. 22881/2017 I giudici di merito avevano operato un richiamo al precedente giurisprudenziale di Cass. civ. n. 22881/2007, ove la Suprema Corte aveva affermato che non poteva configurarsi alcune effetto riflesso del giudicato dal momento che la Compagnia di Assicurazione non aveva partecipato al giudizio in cui era stata accertata la responsabilità del convenuto. La Cassazione ritiene corretto tale richiamo, con alcune precisazioni. Ricorda che nella pronuncia si era affermato che, in materia di RCA, «il giudicato formatosi nella causa promossa dal danneggiato nei confronti del conducente e del veicolo investitore non si estende, con riguardo alla sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, nei confronti dell'impresa designata» ex art. 19 l. 990/1969, che prevede l'estensione del giudicato solo nei casi previsti dall'art. 25 della medesima legge (in particolare solo nel caso di sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore oppure qualora ricorrano le condizioni ex comma 2 nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa).
PRESA DI DISTANZA DA CASS. CIV. N. 10017/2005 La Corte, premettendo che vi sono ragioni anche di ordine costituzionale che impediscono l'estensione del giudicato a parti diverse a quelle presenti in giudizio, prende le distanze dal precedente del 12 maggio 2005 n. 10017. Ricorda che la Corte nel 2007 aveva dichiarato che una posizione non autonoma dell'assicuratore è ipotizzabile solo qualora esista un contratto di assicurazione, che però manca nel caso dell'Impresa designata dal Fondo vittime della strada ove l'obbligo risarcitorio deriva dalla legge. Anche l'altra sentenza citata nel giudizio di merito, Cass. civ. n. 4241/2013, riguardante un caso diverso in cui operava un regolare contratto di assicurazione, aveva rilevato che l'orientamento del 2005 non era stato vagliato dalle garanzie costituzionali e che, comunque, il giudicato così maturato avrebbe potuto spiegare nei confronti dell'assicurazione assente efficacia riflessa ma non sarebbe stato possibile estenderlo sic et simpliciter.
NESSUNA EFFICACIA RIFLESSA La Corte conclude, pertanto, che nel caso in esame deve essere affermata la continuità con quanto stabilito da Cass. civ. n. 22881/2007. Non essendoci alcun contratto di assicurazione in gioco, bensì la mera valutazione della posizione dell'impresa designata dal fondo vittime della strada, non è possibile rinvenire, infatti, alcuna efficacia riflessa del giudicato, tanto più che, ricorda la Cassazione, l'art. 25 l. 990/1969 è stato poi trasfuso nell'art. 289 cod. ass. La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna parte ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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