La corretta ripartizione delle spese riguardanti alcune grate e tubature di scolo allocate nel cortileFonte: Cod. Civ. Articolo 1123
12 Gennaio 2018
A chi spettano le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie delle grate e tubazioni di convogliamento dell'acqua piovana collocate per costruzione nel cortile ad uso esclusivo, piano terra, sul quale affacciano balconi aggettanti delle unità immobiliari partecipanti all'immobile condominiale?
Va premesso che il quesito proposto rappresenta in maniera inevitabilmente sommaria lo stato dei luoghi, con la conseguenza che la risposta non potrà contemplare ogni aspetto della particolare fattispecie che s'immagina più complessa nel concreto. Detto ciò, va evidenziato che si chiede quale sia il corretto criterio di ripartizione delle spese di alcune grate e/o tubazioni di scolo dell'acqua piovana allocate sulla superficie di un'area cortilizia attribuita in uso esclusivo ad un singolo condomino (quest'ultimo aspetto, non chiarito nella domanda, è ricavato per deduzione). Sul punto, va ricordato che è regola generale, peraltro desumibile chiaramente dal disposto dell'art. 1123 c.c., che il corretto criterio di ripartizione di una specifica spesa vada individuato in relazione all'utilità fornita dal bene o dal servizio (cfr., più esplicitamente di altre ma sempre ex multis, Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2017, n. 9986; Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 1996, n. 1357). Nel caso del quesito, le grate e le tubazioni svolgono la chiara funzione di consentire il deflusso dell'acqua piovana che cade sulla superficie dell'area del cortile (il quale, a prescindere dalla qualificazione del diritto di “uso esclusivo”, è certamente utilizzato separatamente dal relativo avente diritto). I balconi aggettanti (in quanto insistenti nella proiezione verticale verso l'alto di detta superficie) non aggravano detta funzione di scolo in quanto non scaricano sul cortile acqua “propria” ma si limitano ad intercettare la medesima acqua che cadrebbe ugualmente nell'area (anche se detti balconi non esistessero). Considerando ciò, può essere affermato che dell'utilità di dette grate/tubazioni ne usufruisce esclusivamente il cortile ed il relativo titolare dell'uso esclusivo.
In conclusione, il corretto criterio delle spese di conservazione delle grate/tubazioni descritte nel quesito (e destinate a consentire lo scolo dell'acqua piovana) è quello che attribuisce il relativo onere interamente al titolare dell'uso esclusivo sul cortile. |