Sufficiente la dichiarazione del notaio per comunicare al condominio il trasferimento di proprietà

Redazione scientifica
12 Gennaio 2018

È quanto affermato di recente dal Garante Privacy (dopo aver consultato anche il Consiglio Nazionale del Notariato) in riferimento ad una questione sollevata da un cittadino in materia di trasferimento di proprietà, dettando in tal senso le linee guida per una corretta applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma del Condominio (cfr. nuovo testo art. 63 disp. att. c.c.).

Secondo l'interpretazione del Garante il (già) condomino può comunicare all'amministratore di condominio l'avvenuto trasferimento di un diritto, come la vendita di un immobile, non solo tramite l'invio della copia autentica dell'atto di cessione ma, anche mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula dell'atto di cessione rilasciata dal notaio rogante, purché contenga tutti i dati utili all'amministratore ai fini della tenuta del registro dell'anagrafe condominiale.

Tale dichiarazione è quindi un'alternativa valida alla trasmissione della copia dell'atto di cessione.

Non si deve dimenticare, tuttavia, che lo stesso Garante con provvedimento del 19 febbraio 2015 aveva escluso l'obbligo di trasmettere copia del rogito in occasione della formazione della c.d. “anagrafe condominiale”.

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