Sufficiente la dichiarazione del notaio per comunicare al condominio il trasferimento di proprietà
12 Gennaio 2018
Secondo l'interpretazione del Garante il (già) condomino può comunicare all'amministratore di condominio l'avvenuto trasferimento di un diritto, come la vendita di un immobile, non solo tramite l'invio della copia autentica dell'atto di cessione ma, anche mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula dell'atto di cessione rilasciata dal notaio rogante, purché contenga tutti i dati utili all'amministratore ai fini della tenuta del registro dell'anagrafe condominiale. Tale dichiarazione è quindi un'alternativa valida alla trasmissione della copia dell'atto di cessione. Non si deve dimenticare, tuttavia, che lo stesso Garante con provvedimento del 19 febbraio 2015 aveva escluso l'obbligo di trasmettere copia del rogito in occasione della formazione della c.d. “anagrafe condominiale”. |