TIA 1: possibilità di emendare retroattivamente la dichiarazione

La Redazione
12 Gennaio 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 453/2018, si è pronunciata in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA). La Corte riconosce alla contribuente il diritto di emendare retroattivamente la dichiarazione TIA.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 453/2018, si è pronunciata in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA). La vicenda prende avvio dal mancato riconoscimento alla contribuente del diritto ad emendare retroattivamente la dichiarazione TIA.

Ma procediamo con ordine, innanzitutto i Giudici ritengono utile chiarire l'excursus storico della tariffa.

Negli anni, infatti, diverse sono state le modifiche legislative che hanno impattato sulla TIA.

Nata come TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) con il D.Lgs. n. 507/1993, sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale) introdotta dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, per poi la TIA 1 diventare TIA 2 (tariffa integrata ambientale) introdotta dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, la TIA 2 a sua volta è stata sostituita dalla TARES (tributo comunale sui servizi) introdotta dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla Legge 214/2011), per poi arrivare alla sostituzione della TARES con la TARI (tassa sui rifiuti) con l'art. 1 della Legge n. 147/2013.

Alla luce di siffatta situazione, possiamo considerare che nella controversia oggetto di disamina, la natura della tariffa all'epoca applicata era tributaria.

La dichiarazione dei redditi del contribuente, che sia affetta da errore, di fatto o di diritto (anche se non direttamente rilevabile dalla dichiarazione ) è una mera esternazione di scienza o di giudizio ed è quindi emendabile e ritrattabile.

La Suprema Corte continua sostenendo che l'emendabilità del contribuente, degli errori contenuti in dichiarazione dev'essere riconosciuta quale espressione di un principio generale nel sistema tributario, atteso che la dichiarazione non ha valore confessorio, né quanto meno costituisce una fonte dell'obbligazione tributaria. Essa s'inserisce in un ambito più complesso che è quello dell'accertamento e riscossione, e i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria devono seguire i principi dettati dalla Costituzione.

Ora data la natura tributaria della TIA 1, non vi sono ragioni valide per pensare che la dichiarazione non possa essere emendata. Va inoltre considerato che la Corte di legittimità ha affermato che il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.