Nessuna esenzione ICI per l'Ente religioso che ha locato l'immobile ad una chiesa

La Redazione
15 Gennaio 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30820/2017 ha ricordato che l'istituto religioso che ha locato un immobile a terzi, non può invocare l'esenzione dell'ICI, e ciò anche se all'interno è presente una chiesa.

L'istituto religioso che ha locato un immobile a terzi, non può invocare l'esenzione dell'ICI, e ciò anche se all'interno è presente una chiesa. Così la Corte di Cassazione, che con la sentenza del 22 dicembre 2017, n. 30820 è stata chiamata a valutare un caso relativo all'allora imposta comunale sugli immobili.

L'istituto religioso, in quanto all'interno dell'immobile di sua proprietà era ubicata una chiesa destinata in maniera esclusiva al culto, reclamava l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, evidenziando come il fatto che l'immobile fosse stato locato a terzi non ostacolasse il conferimento dell'agevolazione, in quanto l'istituto religioso non ne traeva guadagno.

La Corte ha però osservato che in tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione è prevista purché la destinazione sia quella delle attività assistenziali, esigendo la duplice condizione che l'ente possessore sia il reale utilizzatore degli immobili e che le attività peculiari non siano produttive di reddito. «L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse».

Pertanto, anche l'utilizzo indiretto, attraverso un diverso soggetto giuridico, non è sembrato ai giudici meritevole di esenzione; ed anche l'esercizio di attività commerciali è stato posto ad un attento esame. Infatti, la sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale. Tutto ciò ha portato al rigetto del ricorso della parte contribuente.

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