Recesso dal patto di non concorrenzaFonte: Cod. Civ. Articolo 2125
15 Gennaio 2018
È possibile inserire nel patto di non concorrenza una clausola che attribuisca al datore il potere di recedere? Ciò non va a vantaggio del dipendente, data la inferiore durata della limitazione scaturente dal patto?
L'art. 1373 c.c. prevede, in via generale, la possibilità di includere nel contratto una clausola in forza della quale ad una o ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto di recedere dall'accordo. Nel caso di specie non trova però applicazione, in quanto deve farsi riferimento a quanto disposto all'art. 2125 c.c., specificamente per il patto di non concorrenza. Quest'ultimo dovrà avere una durata non solo compresa in quella massima ex legge fissata, ma anche predeterminata in modo preciso. Il legislatore mira a contemperare i contrapposti interessi coinvolti, garantendo un corrispettivo all'ex dipendente a fronte della limitazione della sua libertà nella ricerca di una nuova occupazione, con le conseguenti determinazioni circa il proprio futuro professionale. Obiettivo che verrebbe frustrato dalla facoltà di recesso unilaterale del datore. La clausola è dunque nulla per contrasto con norme imperative. Si veda: Cass. n. 3/2018. |