Qualità e quantità della merce non specificata: la documentazione può essere utilizzata dal Fisco

La Redazione
16 Gennaio 2018

La documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza è utilizzabile dal Fisco anche se nei documenti non è indicata la qualità e la quantità della merce. Così si è espressa la Corte di Cassazione.

La documentazione extracontabile rinvenuta dalle Guardia di Finanza è utilizzabile dal Fisco anche se nei documenti non è indicata la qualità e la quantità della merce. Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 22 dicembre 2017 n. 30844. I Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, in merito ad un contenzioso basato su un avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP: la Guardia di Finanza, durante un'ispezione, aveva infatti rinvenuto un certo numero di documenti extracontabili, anche manoscritti, riferiti alla gestione di impresa che non trovavano riscontro nelle scritture ufficiali. I Giudici di merito, però, accoglievano il ricorso della contribuente, asserendo che la documentazione extracontabile non era utilizzabile dal Fisco perché non indicava la qualità e la quantità della merce venduta.

La CTR, secondo il Fisco, non aveva tenuto conto del fatto che l'Ufficio può procedere all'accertamento induttivo anche attraverso l'esame della contabilità informale, omettendo di comparare le indicazioni contenute nella documentazione extracontabile con i dati desumibili dalla contabilità formale. Ciò ha trovato l'accoglimento della Corte. Si legge in ordinanza: «In tema di accertamento dell'IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale autorizza l'accertamento anche in base ad “altri documenti” o scritture contabili” (diverse da quelle previste dalla legge) o ad altri dati e notizie” raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultante ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti». Infatti, anche le altre scritture provenienti dall'imprenditore possono operare come prova; e d'altronde lo stesso imprenditore non può invocare la non corrispondenza al vero delle proprie annotazioni cartacee.

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