Non è reato la mancata tenuta delle scritture contabili

La Redazione
16 Gennaio 2018

L'amministratore che non abbia mai tenuto le scritture contabili non risponde del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000: la norma, infatti, sanziona esclusivamente le condotte di occultamento o distruzione dei documenti obbligatori.

L'amministratore che non abbia mai tenuto le scritture contabili non risponde del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000: la norma, infatti, sanziona esclusivamente le condotte di occultamento o distruzione dei documenti obbligatori.

È il principio espresso dalla Cassazione Penale, con la sentenza n. 1441 depositata il 14 gennaio.

Il caso. L'amministratore unico di una s.r.l. veniva condannato, in primo e secondo grado, per il reato di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000; proponeva ricorso per cassazione, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della pregressa istituzione delle scritture contabili che si paventavano distrutte od occultate.

Il reato di occultamento e distruzione delle scritture e il principio di tassatività della legge penale. La Cassazione richiama il cogente principio di tassatività della legge penale, alla luce del quale la condotta sanzionata dall'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento e distruzione delle scritture contabili obbligatorie, e non anche quella della loro mancata tenuta, sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.

Pertanto, la fattispecie delittuosa de qua può essere configurata solo se la documentazione contabile, di cui si assume la distruzione o l'occultamento, sia stata previamente istituita. Nel caso di specie, al contrario, non risulta adeguatamente provato che l'imprenditore avesse mai predisposto le scritture contabili. Da qui, l'annullamento della sentenza di condanna.

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