Non è reato la mancata tenuta delle scritture contabili
16 Gennaio 2018
L'amministratore che non abbia mai tenuto le scritture contabili non risponde del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000: la norma, infatti, sanziona esclusivamente le condotte di occultamento o distruzione dei documenti obbligatori. È il principio espresso dalla Cassazione Penale, con la sentenza n. 1441 depositata il 14 gennaio. Il caso. L'amministratore unico di una s.r.l. veniva condannato, in primo e secondo grado, per il reato di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000; proponeva ricorso per cassazione, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della pregressa istituzione delle scritture contabili che si paventavano distrutte od occultate. Il reato di occultamento e distruzione delle scritture e il principio di tassatività della legge penale. La Cassazione richiama il cogente principio di tassatività della legge penale, alla luce del quale la condotta sanzionata dall'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento e distruzione delle scritture contabili obbligatorie, e non anche quella della loro mancata tenuta, sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997. Pertanto, la fattispecie delittuosa de qua può essere configurata solo se la documentazione contabile, di cui si assume la distruzione o l'occultamento, sia stata previamente istituita. Nel caso di specie, al contrario, non risulta adeguatamente provato che l'imprenditore avesse mai predisposto le scritture contabili. Da qui, l'annullamento della sentenza di condanna. |