Auto rubata all'autolavaggio: responsabile il prestatore d'opera
17 Gennaio 2018
IL CASO Il proprietario di un autolavaggio viene condannato dal Tribunale di Venezia prima, e dalla Corte d'Appello poi, a rifondere alla società di assicurazione l'importo di 50 mila euro dovute a causa del furto della vettura lasciata dal proprietario nella sua struttura. L'uomo, rigettando ogni addebito, contesta di aver assunto l'onere di deposito e di custodia del veicolo in oggetto. Sostiene di aver spostato l'auto, al termine dell'operazione di lavaggio, di averla chiusa e di aver riposto le chiavi nell'apposita cassettiera. Nella convinzione di aver fatto tutto il possibile per evitare il furto, ricorre ora in Cassazione, sulla base di tre motivi.
OBBLIGO DI CUSTODIA ACCESSORIO La Cassazione considera infondati tutti i motivi di ricorso e ricorda che, il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione su di esso della prestazione principale, assume, a norma degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla consegna, fosse anche per deposito a titolo gratuito o di cortesia (Cass. civ., n. 23845/2008).
DILIGENZA DEL PRESTATORE D'OPERA Secondo la Suprema Corte, la diligenza del prestatore d'opera impone di prestare la cautela necessaria alla custodia fino al momento della riconsegna del bene al proprietario. Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto riporre le chiavi dell'auto in un luogo sicuro, e non in una cassettiera esterna accessibile ad estranei. La Cassazione rigetta dunque il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, oltre che delle spese del giudizio, anche dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |