Investimenti: per le S.U. è valido il contratto quadro sottoscritto solo dall’investitore

La Redazione
17 Gennaio 2018

Nei servizi di investimento, il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, mentre non è necessaria la firma dell'intermediario, potendo risultare il consenso di quest'ultimo a mezzo dei comportamenti concludenti.

Nei servizi di investimento, il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, mentre non è necessaria la firma dell'intermediario, potendo risultare il consenso di quest'ultimo a mezzo dei comportamenti concludenti. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 898 depositata il 16 gennaio, risolvono la questione della validità o nullità del contratto-quadro per servizi di investimento sottoscritto dal solo investitore.

Il caso. Due investitori chiedevano la nullità di operazioni di investimento per l'acquisto di obbligazioni argentine, lamentando la nullità del contratto-quadro, in mancanza di sottoscrizione da parte della banca. All'esito della vicenda processuale, la Cassazione con ordinanza n. 12388 (si veda, sul punto, la precedente news, in questo portale) rimetteva al Primo Presidente per assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alla questione di massima di particolare importanza.

La questione. Le Sezioni Unite, dunque, sono chiamate a stabilire se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario.

Sul punto, si registrano numerose pronunce in cui la Cassazione ha affermato la nullità del contratto quadro: ex multis, Cass. n. 10331/2016; Cass. n. 8395/2016; Cass. n. 5919/2016; Cass. n. 3623/2016. Ben più isolate le pronunce che, al contrario, hanno escluso la nullità per difetto di forma: Cass. n. 4564/2012, in relazione a un contratto di conto corrente bancario, ha rilevato come il contratto avesse avuto pacifica esecuzione, visti gli ordini di investimento e la comunicazione degli estratti contro.

Il contratto quadro di investimento. L'indagine della Cassazione parte dal dato letterale: l'art. 23 TUF richiede la redazione per iscritto del contratto quadro e la consegna della scrittura al cliente, al quale solo si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso di inosservanza della forma prescritta.

La funzione del requisito di forma: nullità funzionale e non strutturale. La S.C. passa, quindi, ad analizzare la finalità della previsione della nullità nella normativa in esame: appare chiaro che la volontà del legislatore è quella di assicurare la piena indicazione al cliente dei servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e più in generale del contenuto delle operazioni di investimento. Si tratta di una finalità protettiva dell'investitore, tipicamente contraente debole, intesa a garantire adeguata conoscenza dell'investimento e, più in generale, la regolarità e la trasparenza del mercato del credito.

Ora, il requisito della forma va inteso, in questo caso, non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa: secondo la S.C. “è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca” sia necessario ai fini della validità del contratto quadro una volta che vi sia stata la sottoscrizione dell'investitore e, da parte della banca, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto.

Pertanto, per il perfezionamento del contratto-quadro deve ritenersi sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore.

Il principio di diritto. Le Sezioni Unite enunciano, dunque, il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

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