Legittimo il licenziamento del lavoratore in congedo parentale che non si dedica al figlio
17 Gennaio 2018
L'abuso da parte di un lavoratore del permesso parentale attraverso il compimento di attività che non siano volte, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), al soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del figlio legittima il licenziamento per giusta causa. Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 509/18, depositata l'11 gennaio.
Il caso. La Corte d'Appello di L'Aquila confermava la pronuncia del Giudice di prime cure con cui veniva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore per aver questi utilizzato la metà del tempo concessogli a titolo di permesso parentale per questioni non attinenti al soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del figlio ex art. 32 D.Lgs. n. 151/2001.
La corretta fruizione del congedo parentale. Il Supremo Collegio, in considerazione della ricorrenza di diversi precedenti in materia, ribadisce sia la natura di diritto potestativo del congedo parentale sia il consolidato principio di diritto per cui «ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività (anche) lavorativa, si configura abuso per sviamento della funzione propria di diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento». |