Legittimo il licenziamento del lavoratore in congedo parentale che non si dedica al figlio

La Redazione
17 Gennaio 2018

La Cassazione, avvalorando la tesi del datore di lavoro che aveva supportato il recesso con prove investigative, ha sostenuto che tale principio vale sia nel caso in cui il dipendente si dedichi ad altro lavoro (pur se necessitato dall'organizzazione economica e sociale della famiglia), che allorquando trascuri la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività.

L'abuso da parte di un lavoratore del permesso parentale attraverso il compimento di attività che non siano volte, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), al soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del figlio legittima il licenziamento per giusta causa. Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 509/18, depositata l'11 gennaio.

Il caso. La Corte d'Appello di L'Aquila confermava la pronuncia del Giudice di prime cure con cui veniva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore per aver questi utilizzato la metà del tempo concessogli a titolo di permesso parentale per questioni non attinenti al soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del figlio ex art. 32 D.Lgs. n. 151/2001.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale il lavoratore propone ricorso per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, la valutazione effettuata dal Giudice sulla correttezza dell'utilizzo del congedo parentale.

La corretta fruizione del congedo parentale. Il Supremo Collegio, in considerazione della ricorrenza di diversi precedenti in materia, ribadisce sia la natura di diritto potestativo del congedo parentale sia il consolidato principio di diritto per cui «ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività (anche) lavorativa, si configura abuso per sviamento della funzione propria di diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento».
Nel caso di specie, risultando provato sulla scorta di indagini investigative poste in essere dal datore di lavoro che il ricorrente abbia abusato della finalità propria del congedo parentale, la Suprema Corte conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa.
La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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