Art. 2119 c.c. e tassatività condotte nel CCNLFonte: Cod. Civ. Articolo 2119
18 Gennaio 2018
L'elenco, contenuto nel CCNL applicato, delle condotte che comportano un licenziamento per giusta causa è vincolante? Può desumersi la volontà delle parti di non applicare tale sanzione espulsiva in ipotesi differenti?
Il contenuto del CCNL, in merito ai comportamenti sussumibili nell'art. 2119 c.c., non risulta essere qualificabile come un limite per le parti contrattuali, dovendosi piuttosto intendere l'esposizione come meramente esemplificativa e non esaustiva. Pubblicato il codice di condotta, o comunque reso disponibile ai dipendenti in luogo aziendale accessibile, il datore potrà licenziare per giusta causa il dipendente che ponga in essere un comportamento, anche non oggetto di specifica previsione ad opera delle parti collettive, che sia connotato da una gravità tale da costituire un impedimento alla continuazione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro. Nell'applicazione dell'art. 2119 c.c., per valutare la condotta, si dovrà considerare non solo il danno provocato all'azienda ma anche la posizione del dipendente all'interno dell'organizzazione aziendale, nonché la rimproverabilità della condotta stessa. In merito: Cass. n. 26722/2017. |