Firma apocrifa su ordine di investimento in obbligazioni: responsabilità solidale della Banca, del Direttore e dell'autore della sottoscrizione

Redazione Scientifica
18 Gennaio 2018

Firma apocrifa su un ordine di investimento in obbligazioni: responsabilità solidale verso gli investitori in capo alla Banca, al Direttore della filiale e all'autore della sottoscrizione apocrifa al contratto, in quanto tutti imputabili di comportamento illecito. È da considerarsi fondata la domanda di rivalsa della banca nei confronti del proprio dipendente, reo di non aver adempiuto diligentemente ai propri compiti; ma sussiste anche la responsabilità extracontrattuale solidale in capo a colui che aveva falsamente sottoscritto il contratto.

IL CASO Un uomo firma falsamente in nome del figlio un ordine di investimento in obbligazioni per 14.000,00€. La Corte d'appello di Lecce sancisce la nullità dell'ordine e il diritto alla ripetizione dell'indebito; condanna in solido la Banca ed il Direttore della filiale al pagamento in favore dei correntisti di 14.000,00€. Inoltre intima al Direttore della filiale e all'uomo autore di firma apocrifa, a rifondere alla Banca quanto corrisposto, considerando da un lato fondata la domanda di rivalsa della Banca nei confronti del proprio dipendente, reo di non aver adempiuto diligentemente ai propri compiti, e ravvisando dall'altro la responsabilità extracontrattuale solidale in capo a colui che aveva falsamente sottoscritto il contratto. Con sette motivi di ricorso l'uomo agisce ora in Cassazione.

PRINCIPI CONSOLIDATI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE La Suprema Corte tratta congiuntamente i motivi dal secondo, terzo, quinto e sesto, ritenendoli manifestamente infondati e coglie l'occasione per ricordare i seguenti principi, ormai consolidati, in tema di responsabilità solidale:

- il creditore non è tenuto a convenire in giudizio tutti i condebitori responsabili (Cass. civ. n. 35731/2011);

- nei rapporti interni, il condebitore può agire per regresso anche nei confronti di quello avverso il quale nulla il creditore abbia preteso (Cass. civ. n. 12691/2008);

- è ammesso il regresso anticipato (Cass. civ., n. 19584/2013);

- quando vi sia azione di regresso il giudice ha l'obbligo di graduare le responsabilità interne per le condanne tra condebitori (Cass. civ., n. 19584/2013), mentre nel giudizio contro di essi proposto dal debitore può omettere di attribuire percentualmente la responsabilità a ciascuno dei condebitori;

- se la condotta di uno dei corresponsabili è causa efficiente dell'evento, la persona giuridica che ne risponde ex art. 1228 o art. 2049 c.c. può rivalersi, anche per l'intero, nei confronti del proprio ausiliario/dipendente (Cass. civ. n. 6053/2010);

- per quanto concerne la responsabilità della Banca per fatto illecito dei suoi dipendenti, sussiste ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o anche solo agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente stesso (Cass. civ. n. 8210/2013), «richiedendosi l'accertamento del nesso di “occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività lavorativa e il danno» (Cass. civ. n. 6632/2008).

POSSIBILE AZIONE DI REGRESSO ANCHE VERSO IL TERZO La Cassazione precisa, inoltre, che il soggetto collettivo condannato a risarcire in via solidale, qualora abbia cagionato il pregiudizio quale terzo in concorso con il dipendente dell'ente collettivo, potrà agire anche verso il terzo con l'azione di regresso; in questo caso sarà necessario graduare la responsabilità tra quella in capo al dipendente e quella in capo al terzo.

CONCORSO IN PARI MISURA ALLA CAUSAZIONE DEL DANNO Nel caso di specie la Corte di merito ha correttamente applicato i principi ricordati, riconoscendo la responsabilità solidale verso gli investitori in capo alla Banca, al Direttore della filiale e all'autore della sottoscrizione apocrifa al contratto, in quanto tutti imputabili di comportamento illecito. Nonostante gli investitori avessero citato in giudizio solo la Banca ed il suo Direttore, la Corte di merito aveva correttamente accertato il concorso dello stesso chiamato, autore della firma apocrifa, riconoscendo quindi una responsabilità solidale, non più sindacabile in sede di legittimità. Le due persone fisiche agenti, dunque, avevano concorso in pari misura alla causazione del danno, del quale la Banca risponde ex art. 1228 c.c., ravvisando una responsabilità contrattuale in capo al Direttore della filiale ed extracontrattuale in capo al ricorrente.

La Cassazione dunque rigetta il ricorso, riconoscendo inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.