Danni causati alle parti comuni dell'edificio dal singolo condomino, è l'assemblea che decide chi paga?
18 Gennaio 2018
È possibile che l'assemblea possa accertare autonomamente la responsabilità di un condomino per quanto riguarda il danneggiamento di alcune parti comuni dell'edificio e possa di conseguenza addebitagli i relativi costi di ripristino? La Cassazione ha dato risposta negativa, dichiarando la nullità della delibera assembleare opposta. Il ricorrente aveva denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135, nn. 2) e 3), c.c., in quanto il costo indicato per gli “spurghi” non poteva, a suo avviso, essere a lui imputato in via esclusiva in base a una mera “opinione” dell'amministratore sulle cause dell'evento; nello specifico, l'assemblea condominiale, con all'ordine del giorno «approvazione del consuntivo e riparto delle spese ordinarie», aveva deliberato di addebitare al suddetto condomino i costi dello spurgo «in quanto l'amministratore ritiene che i lavori di ristrutturazione della proprietà stessa abbiano causato l'intasamento». Il motivo di doglianza è stato ritenuto fondato dai giudici di Piazza Cavour. La relativa delibera è stata considerata invalida, in quanto è vero che il singolo condomino risponde verso gli altri condomini dei danni da lui causati alle parti comuni dell'edificio, ma è altrettanto vero che, fino a quando egli non abbia riconosciuto la propria responsabilità o questa non sia stata accertata in sede giudiziale, «l'assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l'assemblea disattendere l'ordinario criterio di ripartizione, né la tabella millesimale, e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall'art. 1123 c.c.»
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