Non c’è litisconsorzio necessario nell’impresa familiare
17 Gennaio 2018
Nel giudizio di impugnazione avverso l'avviso di accertamento concernente la rettifica del reddito di una impresa familiare non sussiste il litisconsorzio necessario tra il titolare dell'impresa familiare e i familiari che lo collaborano. È questo il principio di diritto enunciato dall'ordinanza n. 30842 della Cassazione, depositata lo scorso 22 dicembre. Il caso. Con avviso di accertamento, emesso nei confronti di una contribuente, venivano contestate maggiori imposte per omessa rilevazione di costi e rimanenze. I giudici respingevano le impugnazioni della contribuente, esercente attività di compravendita di auto usate nelle forme dell'impresa individuale, della quale doveva essere ritenuta l'unica titolare. Con uno dei motivi di ricorso, veniva denunciata violazione e falsa applicazione di norme di legge in tema di litisconsorzio necessario. Impresa familiare: la titolarità e l'apporto dei parenti. La Cassazione ricorda, in primo luogo, come l'impresa familiare appartenga esclusivamente al suo titolare (così: Cass. Civ., n. 24560/2015), mentre i familiari che prestano attività lavorativa nella stessa sono semplici collaboratori e non ne sono contitolari, sicchè i compensi da loro percepiti sono qualificabili quali redditi di puro lavoro, non assimilabili a quelli di impresa. L'impresa familiare, insomma, ha natura individuale ; inoltre la rilevanza della posizione degli altri familiari - che prestano la loro collaborazione e il loro apporto sul piano lavorativo - esclusivamente nei rapporti interni, nonchè la circostanza che l'accertamento tributario non estende i suoi effetti alle quote di partecipazione dei collaboratori, titolari di redditi di puro lavoro, esclude, che sia configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario. E non è neppure mutuabile la configurazione propria delle società, la cui disciplina non può essere applicata, per incompatibilità, all'esercizio dell'impresa familiare (così, per tutte, Cass. Civ., n. 23676/2014).
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