Contratto di apprendistato e formazione in distacco

La Redazione
19 Gennaio 2018

I Consulenti del Lavoro rendono nota l'emanazione della Circolare del 12 gennaio 2018, mediante cui l'INL ha risposto alla richiesta di parere formulata dall'ITL di Udine-Pordenone con oggetto “Contratto di apprendistato e formazione in distacco”.

I Consulenti del Lavoro rendono nota l'emanazione della Circolare del 12 gennaio 2018, mediante cui l'INL ha risposto alla richiesta di parere formulata dall'ITL di Udine-Pordenone con oggetto “Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003”.

In merito a ciò, l'INL si è pronunciato ritenendo possibile avvalersi dell'istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, purché sussistano i requisiti espressamente previsti, facendo riferimento, in particolare, all'interesse del distaccante, alla previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore e alla presenza di un tutor adeguato, la cui qualità e idoneità al ruolo deve essere verificata e garantita dal datore di lavoro.

Si ricorda, a tal proposito, la Circolare n. 40 del 2004 del Ministero del Lavoro mediante cui è stato specificato che, nelle ipotesi di formazione a distanza, qualora in azienda sia presente un numero adeguato di specializzati, non risulta rilevante la loro localizzazione, ritenendo tale discorso valido anche in relazione al lavoro svolto dai tutor.

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