Prima casa: anche il piano seminterrato è computabile per il calcolo della metratura

La Redazione
19 Gennaio 2018

Anche il piano seminterrato è computabile ai fini fiscali per il calcolo della metratura di un immobile, e il requisito dell'abitabilità non conta per il beneficio prima casa. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 18 gennaio 2018 n. 1133.

Anche il piano seminterrato è computabile ai fini fiscali per il calcolo della metratura di un immobile, e il requisito dell'abitabilità non conta per il beneficio prima casa. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 18 gennaio 2018 n. 1133, con la quale i giudici della Corte hanno respinto il ricorso di una contribuente.

Nel caso in esame, la CTR aveva ritenuto computabile nella superficie utile dell'abitazione anche il piano seminterrato di oltre 280 metri quadri, in quanto aveva rilevato la sua accessorietà ai piani superiori, compresa la “proficuità” dei servizi offerti agli inquilini essendo presente in esso una piscina, una taverna e una vasca idromassaggio.

La contribuente aveva fatto ricorso impugnando la sentenza di merito. Per stabilire se un'abitazione sia di lusso – hanno specificato i Supremi Giudici – e quindi sia esclusa dall'agevolazione prima casa, bisogna far riferimento «alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del D.M. Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'abitabilità dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere lussuoso di un'abitazione». Pertanto, anche se il piano seminterrato non godeva del requisito dell'abitabilità, la contribuente ha comunque perso il diritto all'agevolazione fiscale.

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