Riassunzione post sospensione: la causa pregiudicante deve essersi conclusa

Redazione scientifica
19 Gennaio 2018

Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti atti del procedimento, pertanto, gli atti comunque compiuti in tale periodo, vale a dire fino al venir meno della causa della sospensione, compresa la sentenza, sono radicalmente nulli e non producono alcun effetto.

Il caso. La Corte d'appello di Reggio Calabria dichiarava la nullità dell'impugnata sentenza sul rilievo che, pur in pendenza di un pregresso provvedimento di sospensione del processo davanti a sé per la pregiudizialità di un parallelo giudizio penale, il giudice gravato aveva dato seguito al ricorso per riassunzione, promosso dall'appellante successivamente alla sentenza penale di primo grado ed aveva deciso nel merito la controversia con la sentenza oggetto di appello.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il soccombente.

Riassunzione del processo... I Giudici di legittimità affermano che, nel caso di specie, la riassunzione del processo e il successivo compimento degli atti istruttori cui è seguita la pronuncia gravata d'appello sono intervenuti dopo che nel giudizio di penale era stata pronunciata sentenza di primo grado, e non già dopo che la causa pregiudiziale fosse stata decisa con sentenza passata in giudicato come, invece, prescrive l'art. 297, comma 1, c.p.c..

…Post sospensione. Pertanto, a parere del Collegio, correttamente in appello, preso atto che la causa che aveva imposto la sospensione non era cessata non essendo riguardo ad essa formatosi alcun giudicato, è stata ritenuta perdurante la sospensione a suo tempo disposta dal giudice di prime cure ed, in ragione degli effetti preclusivi sanciti dall'art. 298, comma 1, c.p.c., si è tratta la conclusiva affermazione, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, «poiché durante la sospensione del processo non possono essere compiuti atti del procedimento, gli atti comunque compiuti in tale periodo, vale a dire fino al venir meno della causa della sospensione, compresa la sentenza, sono radicalmente nulli e non producono alcun effetto» (cfr. Cass. civ., Sez. Un, 23 dicembre 2004, n. 23836).

Per tale ragione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.