Onere probatorio del mittente per il risarcimento della merce rubata durante il trasporto
22 Gennaio 2018
IL CASO Una società di assicurazioni conviene dinnanzi al Tribunale di Milano una società di trasporti per ottenere il rimborso di quanto versato come indennizzo, in qualità di surrogatrice della società proprietaria della merce trafugata durante il trasporto effettuato dalla convenuta, ma la domanda viene rigettata. Il giudice di merito non ha infatti ritenuto provato il rimborso ai destinatari della merce operato dalla società proprietaria del carico rubato, e di conseguenza né la perdita patrimoniale né il diritto di credito nei confronti del vettore, credito che è stato poi trasferito alla società di assicurazione per surrogazione. Anche la Corte territoriale respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile.
DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO DI TRASPORTO La società assicuratrice, deducendo in capo al mittente i diritti nascenti dal contratto di trasporto e considerando irrilevante il fatto che il destinatario sia stato indennizzato o meno per il mancato arrivo della merce, ricorre in cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso, lamentando violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. e degli artt. 1685, 1689 e 1696 c.c.
CON LA SURROGAZIONE MEDESIMA POSIZIONE DELL'ASSICURATO La Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso ed osserva che l'assicuratore, dopo aver pagato l'indennizzo, se dichiara di volersi surrogare all'assicurato subentra nella medesima posizione di quest'ultimo nei confronti della persona che ha determinato l'avverarsi del rischio assicurato. Essendo quindi indubbio che la merce fosse stata rubata, essendoci stata condanna penale del reo, il Tribunale avrebbe dovuto accertare che il danno patito dal mittente era pari al valore della merce trafugata, indipendentemente dal fatto che il destinatario fosse stato indennizzato o meno.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Cassazione enuncia poi il seguente principio di diritto: «il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di aver indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione; spetterà invece al vettore, quale onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva già percepito il prezzo della merce poi andata perduta e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione». La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione. |