Legge di Bilancio 2018: altre novità in materia societariaFonte: L. 27 dicembre 2017 n. 205
22 Gennaio 2018
La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre scorso, contiene al suo interno alcune disposizioni di interesse societario, oltre alle norme a favore delle imprese e al comma 936 su governance e vigilanza (amministrazione collegiale) delle società cooperative, già esaminate nella precedente news, in questo portale. Atti societari con atto pubblico informatico. L'art. 1, comma 25, lett. a) modifica l'art. 36, comma 1-ter, D.L. n. 112/2008, a sua volta già modificato dal c.d. collegato fiscale. La legge n. 172/2017 aveva, infatti, previsto che gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i contratti di cui all'art. 2556, comma 2, c.c., potessero essere sottoscritti, ai soli fini fiscali, con firma digitale. La Legge di Bilancio sostituisce la previsione della “con firma digitale”, richiedendo invece “l'atto pubblico informatico”. Torna, dunque, ad essere necessaria la presenza di un notaio, anche per gli effetti fiscali. Il prestito sociale. Altre novità in materia di cooperative sono introdotte dai commi 238 e 239 dell'art. 1, che innovano la disciplina del prestito sociale. In particolare, le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale; alle somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale, non si applica la disciplina della postergazione. Imprese culturali e creative. La Legge di Bilancio riconosce un credito di imposta alle imprese culturali e creative, per tali dovendosi intendere “le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea […], purché' siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati”. Le società sportive dilettantistiche lucrative. Il legislatore introduce la possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche “con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile” (art. 1, comma 353), prevedendo agevolazioni e richiedendo, a tal fine e a pena di nullità, l'indicazione nello statuto delle società sportive dilettantistiche di alcuni fattori. Stabile organizzazione. Il comma 1010 dell'art. 1 interviene anche sulla nozione di stabile organizzazione, introducendo una nuova fattispecie antielusiva, volta ad assoggettare a tassazione chi, pur non avendo un collegamento ad un punto geografico specifico con il nostro territorio, manifesti una significativa e continuativa presenza economica in Italia. Società tra professionisti. L'art. 1, comma 443, modifica anche la disciplina delle società tra professionisti: all'art. 4-bis L. n. 247/2012, sono aggiunti due nuovi commi: ai sensi del nuovo comma 6-bis, le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati". |