Il "principio di economicità delle procedure" nel codice (in itinere) della crisi e dell'insolvenza

22 Gennaio 2018

Tra i principi generali ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega conferitagli con la legge n. 155/2017 per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, troviamo (anche) il “principio di economicità delle procedure”. Uno degli obiettivi del legislatore è quello di evitare la lievitazione dei costi e l'eccessiva espansione dell'area della prededucibilità così da consentire il maggior soddisfacimento possibile dei creditori senza compromettere in partenza le chances di sopravvivenza dell'impresa in crisi.
Premessa
Tra i principi generali ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega conferitagli con la Legge n. 155/2017 per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, troviamo (anche) il “principio di economicità delle procedure”. Uno degli obiettivi del legislatore è quello di evitare la lievitazione dei costi e l'eccessiva espansione dell'area della prededucibilità così da consentire il maggior soddisfacimento possibile dei creditori senza compromettere in partenza le chances di sopravvivenza dell'impresa in crisi.
I principi generali

Con l'art. 2, lettera “l” della legge delega il Governo è chiamato a “ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure”.

Tale principio è stato tradotto in alcuni articoli dello schema di decreto legislativo costituente la bozza del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Più precisamente, lo schema di testo unico consegnato al Ministro Orlando, si occupa di tale argomento nel TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI), al Capo II (Principi generali).

In primo luogo, nei principi generali viene ribadito, che:

  • (art. 4) tutti i debitori hanno diritto ad un accesso agevole e non eccessivamente costoso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, nel cui ambito non possono farsi carico dei compensi spettanti ai consulenti legali, finanziari o industriali dei propri creditori; e che ogni patto contrario è nullo;
  • (art. 6) è dovere dei professionisti coinvolti nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, quello di contenere in modo ragionevole e proporzionato la durata ed il costo delle prestazioni rese.
Il principio di economicità delle procedure

Dopo di che, negli articoli 8 e 9 presenti nella Sezione II, intitolata proprio “Economicità delle procedure”, è prevista una dettagliata disciplina dei costi professionali e di consulenza nonché della prededucibilità dei crediti.

L'art. 8 (Disciplina dei costi professionali e di consulenza) prevede:

  • sia una soglia massima dei compensi per le prestazioni rese dai professionisti (complessivamente considerati) incaricati dal debitore nelle diverse procedure (in misura percentuale sull'attivo);
  • sia un limite agli acconti che i professionisti possono percepire prima del deposito della domanda relativa alla procedura cui si riferiscono.

Più nel dettaglio, l'art. 8 prevede che:

1) i compensi complessivamente pattuiti per le prestazioni professionali e di consulenza rese a vario titolo dai professionisti e consulenti incaricati dal debitore in funzione o in occasione di una delle procedure disciplinate dal presente codice sono

  • proporzionalmente ripetibili nell'ambito delle procedure medesime e
  • revocabili nella procedura di liquidazione giudiziale eventualmente aperta, per la parte eccedente gli importi per scaglioni di seguito indicati:

a) per le prestazioni correlate al piano di risanamento attestato, la somma pari al 10% fino a centomila euro, al 7% da centomila a cinquecentomila euro, al 5% da cinquecentomila fino a un milione di euro, al 2% da uno fino a dieci milioni di euro e all'1% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dalla relazione del professionista indipendente;

b) per le prestazioni correlate all'accordo di ristrutturazione dei debiti, la somma pari al 15% fino a centomila euro, al 10% da centomila a cinquecentomila euro, al 7% da cinquecentomila fino a un milione di euro, al 3% da uno fino a dieci milioni di euro, all'1,5% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dallo stato analitico ed estimativo delle attività allegato al ricorso per l'omologa;

c) per le prestazioni correlate al concordato preventivo, la somma pari al 20% fino a centomila euro, al 15% da centomila a cinquecentomila euro, al 10% da cinquecentomila fino a un milione di euro, al 6% da uno fino a dieci milioni di euro, al 3% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dallo stato analitico ed estimativo delle attività allegato al ricorso per l'omologa; per il concordato preventivo liquidatorio ed il concordato giudiziale le percentuali predette sono ridotte della metà;

d) per le prestazioni correlate alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa, la somma pari al 2,5% fino a centomila euro, al 2% da centomila a cinquecentomila euro, all'1,5% da cinquecentomila fino a un milione di euro, all'1% da uno fino a dieci milioni di euro, allo 0,5% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria depositata dal debitore a norma dell'articolo 43.

2) Prima del deposito della domanda relativa alla procedura cui si riferiscono, gli acconti sul compenso per le prestazioni di cui al primo comma sono consentiti nei limiti del 25%; i pagamenti effettuati per la parte eccedente sono revocabili.

L'articolo 9 (Prededucibilità dei crediti), invece, fornisce un elenco dei crediti considerati prededucibili.

Quel che balza subito all'occhio è che (comma 1):

  • i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) sono prededucibili senza limitazioni;
  • i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive o sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato sono prededucibili nei limiti del 75% e a condizione che l'accordo sia omologato o che la procedura di concordato sia aperta.

Inoltre, viene precisato:

  • che la prededucibilità permane anche nelle eventuali successive procedure esecutive o concorsuali (comma 2) e
  • che non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico del debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'organismo di composizione assistita della crisi.

Infatti, leggiamo testualmente che (art. 9):

1) sono prededucibili:

a) i crediti così espressamente qualificati dalla legge;

b) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al Capo II del Titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

c) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% e a condizione che l'accordo sia omologato;

d) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 51 del presente codice;

e) i crediti sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali necessarie per legge o richieste dagli organi medesimi.

2) La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

3) Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'organismo di composizione assistita della crisi.

In conclusione

Staremo a vedere se, e in che misura, tali previsioni - contenute nello schema di legge delegata predisposto dalla Commissione - verranno definitivamente codificate nel tanto atteso testo unico.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario