Il giudizio di confondibilità tra marchi simili va condotto in via sintetica e unitaria
22 Gennaio 2018
La valutazione del rischio di confusione tra due marchi non deve consistere in un attento esame comparativo, attraverso la valutazione separata di ogni singolo elemento, ma va condotta in via sintetica e unitaria secondo un'impressione d'insieme, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti, facendo altresì riferimento alla normale avvedutezza dei consumatori ed in particolare alla circostanza che essi eseguiranno il confronto tra il marchio che vedono al momento di effettuare una scelta commerciale e il segno distintivo che ricordano, cosicché la possibilità di confusione sarà più alta di quanto non sarebbe se essi si trovassero di fronte contemporaneamente ai due segni. Nel caso di due imprenditori che svolgano la medesima attività commerciale, la prevalenza di elementi di somiglianza fra i due marchi, rispetto a quelli di differenziazione, del tutto marginali nella percezione del consumatore occasionale, induce a formulare un giudizio di sicura confondibilità tra i segni dei due imprenditori commerciali, così da indurre il pubblico a ritenere che i servizi erogati provengano dalla stessa impresa o quantomeno da imprese economicamente collegate (nel caso in esame, è stata ravvisata la confondibilità tra due marchi, utilizzati anche come insegna, di ristoranti asiatici).
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