Non definitiva impugnata in appello: il giudizio di primo grado si sospende solo su accordo delle parti

Redazione scientifica
22 Gennaio 2018

La sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, ai sensi dell'art. 279, comma 4, c.p.c..

Il caso. I convenuti in primo grado proponevano appello contro la sentenza parziale resa dal tribunale di Tempio Pausania e avanzavano allo stesso tribunale istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. che veniva accolta. Gli attori hanno impugnato il provvedimenti sospensivo con regolamento previsto dall'art. 41 c.p.c., denunciando erronea applicazione dell'art. 295 c.p.c..

A parere del Collegio il tribunale ha errato a sospendere la causa in applicazione dell'art. 295 c.p.c. ravvisando un'ipotesi di sospensione necessaria, in realtà inesistente.

Il giudizio di primo grado si sospende solo su accordo delle parti. Infatti, ricordano i Supremi Giudici, «la sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, ai sensi dell'art. 279, comma 4, c.p.c. e non in applicazione analogica dell'art. 295 c.p.c., attese sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa, né in forza di un potere discrezionale di sospensione, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 c.p.c., ad opera della l. n. 353/1990» (v., ex multis, Cass. civ., n. 5894/2015 e Cass. civ., n. 419/2004).

Alla luce di tale insegnamento, la Cassazione ha, dunque, accolto l'istanza di regolamento di competenza, dichiarato caducata l'ordinanza impugnata e rimesso le parti davanti al tribunale di Tempio Pausania previa riassunzione nei termini di legge.

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