Il socio che impedisce la costituzione dell’assemblea non risponde di impedito controllo

La Redazione
23 Gennaio 2018

Non può essere chiamato a rispondere del delitto di impedito controllo, ex art. 2625 c.c., il socio di una società di capitali che abbia tenuto condotte meramente impeditive delle valide costituzioni delle assemblee

Non può essere chiamato a rispondere del delitto di impedito controllo, ex art. 2625 c.c., il socio di una società di capitali che abbia tenuto condotte meramente impeditive delle valide costituzioni delle assemblee. Lo ha affermato la Cassazione Penale, con sentenza n. 2310 depositata lo scorso 19 gennaio.

Il caso. Il socio d una s.p.a. poi dichiarata fallita veniva imputato per il reato di cui all'art. 2625 c.c., in concorso con altri soci e con gli amministratori. Secondo il PM, con una serie ripetuta di condotte, consistite nel non consentire la valida costituzione delle assemblee, avevano causato alla società il danno consistente nella presentazione dell'istanza di fallimento. Il GIP dichiarava però non luogo a procedere e la vicenda giungeva in Cassazione.

La nozione di impedito controllo. Viene impugnata per cassazione la sentenza di non luogo a procedere, con cui il GIP aveva, appunto, ravvisato che l'unica ipotesi d'accusa ascritta all'imputato era quella di avere impedito la valida costituzione delle assemblee, e che tale condotta non rientrava nel novero di quelle sanzionate dall'art. 2625 c.c. L'impedito controllo richiede, infatti, una condotta attiva, consistente nell'occultamento di documenti o in altri idonei artifici. La nozione di artificio comporta una immutazione della realtà realizzata con una condotta attiva: in base al dato letterario, rileva la S.C., è stato escluso che una mera omissione possa configurare la condotta di cui alla norma: così, Cass. Pen., n. 47307/2016 (in questo portale, con nota di Marzari). Nel caso di specie, la condotta contestata al socio è palesemente omissiva e peraltro, è stata compiuta nella più assoluta trasparenza societaria: il socio, infatti, si è limitato a utilizzare specifiche facoltà riconosciute dalla legge, quale appunto non presenziare all'assemblea, senza che ciò costituisca un artificio.

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